Le nuove norme in materia di pensioni

La riforma delle pensioni

Lavoro postato da zerotasse || 11 anni fa

fonte http://www.zerotasse.it

La legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, ha introdotto nuove e significative regole in tema di accesso alle prestazioni pensionistiche.

Innanzitutto a partire dal 1° gennaio 2012, per quanto concerne le anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 2011, verranno calcolate attraverso il sistema di calcolo contributivo, abbandono il vecchio metodo del calcolo retributivo. Il sistema contributivo determina l’assegno di pensione basandosi sul’ammontare dei contributi versati nell’intera vita lavorativa.

Pertanto, a seguito del’introduzione delle nuove disposizioni, i trattamenti pensionistici saranno:

  • La pensione di vecchiaia;
  • La pensione anticipata  ( l’istituto sostituisce  la “pensione di anzianità”)

Pensione di vecchiaia

 Per quanto riguarda la pensione di vecchiaia viene stabilito che per poter accedere a tale tipo di trattamento pensionistico occorre essere in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 20 anni (Ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato). I requisiti anagrafici che occorre possedere sono invece i seguenti : (fonte: circolare n. 35 del 14.03.2012 dell’Inps)

a)      per le lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della medesima:

 

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012

62 anni

dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013

62 anni e 3 mesi*

dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015

63 anni e 9 mesi*

dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017

65 anni  e 3 mesi**

dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020

66 anni  e 3 mesi**

* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

b)      per le lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335:

 

dal 1° gennaio 2012 al 31dicembre 2012

63 anni e 6 mesi

dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013

63 anni e 9 mesi*

dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015

64 anni e 9 mesi*

dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017

65 anni e 9 mesi**

dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020

66 anni e 3 mesi**

* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

c)       per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e per le lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell'A.G.O. di cui all’art 22-ter, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 e successive modificazioni e integrazioni:

 

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012

66 anni

dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015

66 anni e 3 mesi*

dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020

66 anni e 3 mesi**

 

* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, inattuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

 

  

d)      per i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335:

 

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012

66 anni

dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015

66 anni e 3 mesi*

dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020

66 anni e 3 mesi**

 

* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 m

In ogni caso per i soggetti il cui primo accredito contributivo decorre a partire dal 1° gennaio 1996, la pensione di vecchiaia è erogabile qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

  • maturazione degli stessi requisiti anagrafici e contributivi di cui sopra. Ai fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva di cui sopra restano confermate le disposizioni di cui all’art. 1, comma 40, della legge n. 335 del1995 in materia di accrediti figurativi (vedi circolare n. 180 del 1996, punto 2.2.1); 

 

  • 70 anni di età e 5 anni di contribuzione “effettiva”, a prescindere dall’importo della pensione.

Ai fini del requisito di 5 anni di contribuzione si precisa che è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico di 70 anni, al fine dell’adeguamento alla speranza di vita, è incrementato di tre mesi, per effetto del D.M. 6 dicembre2011. Tenuto conto del dispsoto dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il requisito in questione potrà subire ulteriori incrementi di adeguamento.

 

Pensione Anticipata

A partire dal 1° gennaio 2012 i soggetti che sono in possesso di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 possono accedere al trattamento di pensione anticipata se in possesso di uno dei seguenti requisiti (fonte: circolare n. 35 del 14.03.2012 dell’Inps):

 

 

 

 

Decorrenza

Uomini

Donne

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012

42 anni e 1 mese

(pari a 2188 settimane)

41 anni e 1 mese

(pari a 2136 settimane)

dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013

42 anni e 5 mesi*

(pari a 2205 settimane

41 anni e 5 mesi*

(pari a 2153 settimane)

dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015

42 anni e 6 mesi*

(pari a 2210 settimane)

41 anni e 6 mesi*

(pari a 2158 settimane)

Dal 1° gennaio 2016

42 anni e 6 mesi**

(pari a 2210 settimane)

41 anni e 6 mesi**

(pari a 2158 settimane)

* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, inattuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

Penalità previste per chi anticipa la pensione - Per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un’età inferiore a 62 anni è prevista, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. 

Pertanto, la riduzione è pari all’1% per ciascuno degli ultimi 2 anni mancanti al compimento di 62 anni (es. contribuente  che accede al trattamento anticipato all’età di 60 anni subirà una riduzione del 2%, ovvero, 1%+1%) e al 2% per ciascuno degli anni mancanti al compimento dei 60 anni (ad esempio soggetto che accede al trattamento anticipato all’età di 58 anni subirà una riduzione del 6%, ovvero, 1%+1%+2%+2%).

Per i soggetti il cui primo accredito contributivo decorre a partire dal 1° gennaio 1996, la pensione di vecchiaia è erogabile qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

a)

Decorrenza

Uomini

Donne

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012

42 anni e 1 mese

(pari a 2188 settimane)

41 anni e 1 mese

(pari a 2136 settimane)

dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013

42 anni e 5 mesi*

 (pari a 2205 settimane)

41 anni e 5 mesi*

(pari a 2153 settimane)

dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015

42 anni e 6 mesi*

 (pari a 2210 settimane)

41 anni e 6 mesi*

(pari a 2158 settimane)

Dal 1° gennaio 2016

42 anni e 6 mesi**

(pari a 2210 settimane)

41 anni e 6 mesi**

(pari a 2158 settimane)

 

* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 Per quanto riguarda il raggiungimento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata a favore dell’assicurato, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge n. 335 del 1995, ai fini del computo di detta contribuzione non concorre quella derivante dalla prosecuzione volontaria, e quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5.

 Nei confronti dei lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 non risulterà operante  la riduzione del trattamento pensionistico nel caso di si faccia domanda di pensionamento prima dei 62 anni. 

b) al compimento di 63 anni, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione “effettiva” e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge n.335/98.