L'incontro tra minore e i coniugi che desiderano adottarlo può assumere forme diverse, stabilite dal Tribunale dei minori in accordo con i servizi sociali che hanno in carico il ragazzo, in relazio...

Italia postato da muraleswebstudio || 13 anni fa

L'incontro tra minore e i coniugi che desiderano adottarlo può assumere forme diverse, stabilite dal Tribunale dei minori in accordo con i servizi sociali che hanno in carico il ragazzo, in relazione alle sue caratteristiche e alle sue necessità.

Potranno esserci i cosiddetti Primi contatti, durante i quali il minore, ospite della struttura residenziale dove è stato assegnato, e la coppia iniziano a fare reciproca conoscenza, con il supporto degli operatori dei servizi sociali. Potrà anche esserci il collocamento provvisorio del minore presso la residenza dei coniugi, sempre con il supporto e la vigilanza degli operatori dei servizi sociali.

Quando, dopo un periodo, non quantificabile a priori, durante il quale si realizza la reciproca conoscenza, Tribunale e Servizi sociali hanno potuto verificare la sussistenza di tutti i requisiti a garanzia del minore, potrà essere dichiarato l'affidamento pre-adottivo. Nel periodo tra la dichiarazione di affidamento pre-adottivo e la sentenza finale di adozione, i servizi sociali territoriali, su richiesta del Tribunale per i Minorenni di competenza, vigilano e assistono l'inserimento del minore in famiglia. Al termine del periodo, inviano una relazione finale al Tribunale stesso. Il procedimento termina con la dichiarazione di adozione del minore, che produce tutti gli effetti giuridici che normalmente si realizzano con la nascita.

I genitori adottivi, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, possono accedere alle informazioni riguardanti i genitori biologici dell'adottato solo qualora esistano gravi e comprovati motivi. Tali informazioni, in caso di urgenza e di grave pericolo per la salute del minore, possono essere fornite anche ai responsabili delle strutture sanitarie.

Una volta compiuti i 25 anni l'adottato – su autorizzazione con decreto del Tribunale - può accedere alle notizie riguardanti i genitori biologici presentando istanza al Tribunale dei minorenni. Può farlo anche raggiunta la maggiore età se sussistono gravi motivi. Nel caso che la madre biologica abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, l'adottato non può avere accesso a queste informazioni.

Fonte: http://www.vitachenasce.org/vita-che-nasce-coppia-e-societa/affidamento-adozione-tappe.html