Finanziamenti e Prestiti postato da Nessina || 13 anni fa
Le radici della norma di richiamo che argomentano i protesti di cambiali trovano la loro origine nella Legge 18/08/2000 n. 235, nella quale è possibile trovare la disciplina legislativa in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari, diramata sulla G.U. n. 200 del 28 agosto 2000 e vigente dal 26/12/2000.
Con l’incarico al presidente della Camera di Commercio della competenza ad occuparsi della definizione delle istanze di cancellazione dei protesti, i notai, nonché gli altri pubblici ufficiali autorevoli alla levata del protesto non restano più obbligati all’invio dell'elenco dei protesti di assegni e cambiali al Presidente del Tribunale, come prevedeva l'art. 2 della L. 12 febbraio del 1955 n. 77, in quanto gli stessi verranno prodotti al Presidente della Camera di Commercio.
In questa maniera, ad esempio, avrà la potenzialità di fare appello all'applicazione della norma in trattazione nel momento in cui, ad esempio, emergi velocemente chiaro l’inesattezza sul nominativo di colui che è risultato protestato, cioè l’imprecisione per la quale si è resa artefice la banca (ad esempio il non aver adempiuto all’esecuzione di un ordine di addebito della cambiale dato ala banca anche avendo liquidità e disponibilità sul conto del soggetto protestato per errore.
Fonte: http://prestito-cambializzato.myblog.it/archive/2010/10/24/cancellazione-protesto-di-una-cambiale.html