L’attestato SOA è il documento che dimostra il possesso dei requisiti a comprovare, in sede di gara, la capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori. S...

Attestato SOA

Economia postato da egolemweb || 5 anni fa

L’attestato SOA è il documento che dimostra il possesso dei requisiti a comprovare, in sede di gara, la capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori.

Se la tua azienda desidera partecipare alle gare d’appalto per l’esecuzione di lavori pubblici con un importo maggiore di 150.000 Euro hai bisogno di sapere come ottenere l’attestazione SOA (Società Organismo di Attestazioni), il documento che viene rilasciato dagli enti autorizzati alle imprese ritenute abili e conformi a partecipare a tali gare.

Prima di tutto è necessario specificare che nel settore dei contratti di diritto pubblico, ogni azienda che partecipa alle aste pubbliche per l’appalto o il subappalto di lavori pubblici con valore maggiore ai 150.000 Euro è obbligata a certificare la propria attività d’impresa, cioè verificare la conformità dei processi ai requisiti generali, tecnici, economici, finanziari ed organizzativi che assicurano l’idoneità della società all’eventuale assegnazione della gara.

Le aziende possono presentare la richiesta per essere qualificate ad appaltare dei lavori per categoria generale di opere ed importi (come gli acquedotti, la viabilità, le strade, la rete fognaria e l’edilizia civile e industriale) oppure per delle opere specialistiche (come le demolizioni, le escavazioni, gli impianti e le ristrutturazioni di superfici decorate).

La procedura serve a tutelare l’Ente Pubblico garantendo le qualità dell’operatore economico aggiudicatosi la gara e, quindi, l’efficacia del contratto in sede di stipulazione con la Pubblica Amministrazione: infatti, il conseguimento dell’attestazione SOA certifica l’idoneità dell’impresa del settore costruzioni all’esecuzione dei lavori pubblici, nonché il possesso di tutti i requisiti indicati dalla normativa vigente in tema di contratti pubblici.

In altre parole, vengono comprovate le conoscenze tecniche, le competenze organizzative, la solvibilità finanziaria e l’assenza di procedimenti penali compromettenti.

L’impresa dovrà fornire certificazioni di idoneità tecnica (ovvero documenti riassuntivi inerenti ai lavori svolti e contabilizzati nei sessanta mesi precedenti alla sottoscrizione dell’impegno con la SOA), secondo i seguenti parametri: per un valore almeno pari al 90% dell’importo della relativa attestazione richiesta con la dimostrazione di singole commesse (lavori di punta) di importi almeno pari a:

– almeno un lavoro pari al 40% dell’importo richiesto in ogni singola categoria;
– la somma di 2 pari al 55% dell’importo richiesto in ogni singola categoria;
– oppure la somma di 3 pari al 65% dell’importo richiesto in ogni singola categoria.

Il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 costituisce per tutti requisito premiante.

Tale certificazione, che ha validità quinquennale (a condizione che ne venga richiesta conferma al terzo anno dal rilascio), viene valutata sulla base di un’analisi degli ultimi cinque anni di attività dell’impresa, precedenti alla richiesta di attestazione.

L’Attestazione SOA qualifica l’impresa ad eseguire appalti per categorie di opere e classifiche di importi. Le categorie di opere a cui si può richiedere di essere attestati sono 48: 13 di esse sono opere generali (edilizia civile e industriale, strade, fogne e acquedotti, restauri di beni immobili etc.) e 35 di esse sono opere specializzate (restauri di superfici decorate, impianti, scavi, demolizioni, arginature, arredo urbano, finiture tecniche, finiture in legno, in vetro e in gesso, etc.).

Le classifiche di importi a cui si può richiedere di essere attestati (inizialmente 8, riportate in lire nel DPR 25 gennaio 2000, n. 34, e successivamente 10, inserite arrotondate nel DPR 5 ottobre 2010, n. 207 art. 61 comma 4), sono, in euro:

  • – I pari a € 258.000;
  • II pari a € 516.000;
  • III pari a € 1.033.000;
  • III bis pari a € 1.500.000;
  • IV pari a € 2.582.000;
  • IV bis pari a € 3.500.000;
  • V pari a € 5.165.000;
  • VI pari a € 10.329.000;
  • VII pari a € 15.494.000;
  • VIII per importi oltre € 15.494.000 (convenzionalmente stabilito in € 20.658.000, relativamente al rispetto dei requisiti).

Esse abilitano l’impresa a partecipare ad appalti con importi pari alla relativa classifica, accresciuta del 20%. La classifica di importi sarà commisurata alla capacità economica e tecnica dell’impresa. Il costo minimo dell’attestazione sarà commisurato al numero di Categorie ottenute ed alle rispettive Classifiche.