la Polstrada ha sanzionato un’autovettura berlina scambiandola per un autoveicolo con rimorchio, raddoppiando così la sanzione ivi prevista dall’art. 142 comma 11 del Codice della Strada.

Quando il Tutor sbaglia.

Italia postato da dagata || 13 anni fa

Contestato erroneamente il superamento del limite di velocità ad un’autovettura berlina scambiata per autoveicolo con rimorchio ed il cittadino costretto comunque a fare ricorso.

Sono anni che continuiamo a sostenere che gli apparecchi di rilevazione elettronica della velocità sono tutt’altro che affidabili e sempre da anni rivolgiamo appelli alla P.A., ai Prefetti ed ai Giudici di Pace affinché verifichino puntualmente ogni passaggio dell’iter procedimentale per la contestazione delle infrazioni a mezzo autovelox o comunque affidate a dispositivi elettronici di controllo.

Così Giovanni D’Agata, Componente del Dipartimento Tematico Nazionale Tutela del Consumatore di “Italia dei Valori” e fondatore dello “Sportello dei Diritti” sull’ultima, ma non la più risibile, segnalazione in merito ad una multa per superamento del limite di velocità elevata sull’autostrada con il famigerato Tutor.

Questa volta, la Polstrada ha sanzionato un’autovettura berlina scambiandola per un autoveicolo con rimorchio, raddoppiando così la sanzione ivi prevista dall’art. 142 comma 11 del Codice della Strada che prevede per l’appunto il raddoppio automatico della multa quando a superare il limite di velocità è un veicolo con rimorchio.

Me v’è di più, nel verbale citato che avrebbe comportato peraltro la sospensione della patente di guida, il proprietario dell’autoveicolo avrebbe superato un limite che non viene neanche riportato in alcun punto dell’atto di contestazione.

È evidente, dunque, che il verbale de quo risulti palesemente viziato da gravi errori che ne inficiano il contenuto e che lo rendono invalido e perciò nullo, ma il problema è che a pagare sempre per i non rari refusi della P.A. è il cittadino - automobilista il quale preoccupato per le conseguenze di un’infrazione a lui non imputabile, è stato costretto ad inoltrare per il tramite dello “Sportello dei Diritti” un ricorso amministrativo ex art. 203 del Codice della Strada, predisposto a titolo gratuito dal sottoscritto, confidando nell’inevitabile ravvedimento dell’organo amministrativo superiore, in questo caso il Prefetto di Foggia.