Cerchiamo di chiarire cosa cambia per gli studenti dopo l’ultima riforma universitariaentrata in vigore con il decreto 270/2004. Lariorganizzazione accademica inizia nell’anno accademico 2008-2009...

LA NUOVA RIFORMA UNIVERSITARIA,ECCO I PUNTI SALIENTI

Scuola postato da gabry81 || 14 anni fa

Cerchiamo di chiarire cosa cambia per gli studenti dopo l’ultima riforma universitariaentrata in vigore con il decreto 270/2004. Lariorganizzazione accademica inizia nell’anno accademico 2008-2009 e dovrà completarsi, salvo modifiche o nuove leggi, entro il 2010-2011.

La riforma universitaria è orientata verso un sistema meno burocratizzato e mira a stimolare una maggiore autonomia e concorrenza tra le università.

Con l’introduzione della riforma sono istituiti due cicli formativi: la laurea, che per non confonderci chiameremo laurea di primo livello(ex laurea triennale), e la laurea magistrale (ex specialistica) che dura due anni. Inoltre per alcuni corsi sono previsti corsi di laurea a ciclo unico.

  • Il corso di laurea di primo livello ha l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l’acquisizione di specifiche conoscenze professionali;
  • Il corso di laurea magistrale ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

La riforma universitaria riguarda anche la formazione post laurea: i master universitari di primo e secondo livello della durata di 1 anno (cui è possibile iscriversi con il titolo, rispettivamente, della laurea di primo livello e della laurea magistrale) ed ildottorato di ricerca della durata di 3 anni (dopo il conseguimento della laurea magistrale).

Per alcune professioni previste dalla legge (medico, avvocato, insegnante, etc.) l’abilitazione all’esercizio della professione si conseguirà frequentando, dopo la laurea di primo livello o magistrale, le specifiche scuole di specializzazione o praticantati, che durano in genere 1-2 anni e superando successivamente l’esame di stato.

Già con la precedente riforma universitaria era stato inserito in Italia il concetto di CFU, il credito formativo universitario, che definisce quanta attività di studio, o di lavoro di apprendimento, è convenzionalmente richiesta a uno studente nell’unità di tempo fissata in 25 ore. Le università possono riconoscere come crediti anche conoscenze (ad esempio di tipo linguistico o informatico) e competenze professionali, acquisite in ambitiextra-universitari purché certificate.

crediti vengono adottati in tutto il sistema universitario italiano per facilitare agli studenti il trasferimento da un corso di studio ad un altro, oppure da un’università ad un’altra, anche straniera. La valutazione dei crediti acquisiti spetta all’università di accoglienza.

I crediti assegnati a ogni attività formativa vengono indicati nei regolamenti didattici di ateneo e più in dettaglio nei regolamenti didattici dei singoli corsi di studio. I crediti non valutano il profitto, rappresentano invece una misura quantitativa del carico di lavoro richiesto allo studente per raggiungere diversi traguardi formativi. Sono pertanto indipendenti dal voto conseguito con esami o prove di altro genere.

Il voto continua ad essere espresso in trentesimi, 18 è la votazione minima. Le modalità per il superamento degli esami sono stabilite, in modo autonomo, da ogni ateneo e vengono specificate nel regolamento didattico del corso di studio: possono consistere in prove scritte o orali, o giudizi di idoneità.

Tuttavia la riforma universitaria prevede che, al termine della laurea di primo livello, vi sia una prova finale che viene decisa da ogni Ateneo; solo al termine della laurea magistrale è prevista la stesura della tesi di laurea e la presentazione alla commissione. Ai fini del superamento dell’esame di laurea e di laurea magistrale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. Il punteggio massimo è di 110 punti e può prevedere l’eventuale attribuzione della lode.

Con il diploma di maturità è possibile iscriversi a qualunque corso di laurea; tuttavia l’università verificherà il curriculum della matricola in funzione del corso scelto e qualora venissero evidenziate delle lacune queste saranno espresse in debiti formativi che la matricola dovrà recuperare entro il primo anno.

Con la riforma universitaria del ‘99 era stato anche introdotto il concetto di classe di laurea. Le classi sono contenitori di corsi di studio dello stesso livello: i corsi che vengono istituiti all’interno della medesima classe condividono gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le stesse attività formative. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale.

Le classi di laurea (MIUR)

Le classi di laurea sono state istituite nella riforma universitaria per permettere alle università di creare percorsi di studio personalizzati secondo le esigenze di formazione del territorio di appartenenza di ciascuna università. Ogni università, infatti, istituisce, all’interno di una certa classe, una serie di corsi di cui stabilisce autonomamente i nomi e, in parte, i programmi: l’appartenenza di questi corsi ad una classe garantisce comunque che essi rispettino gli stessi obiettivi formativi generali, che abbiano quindi un comune denominatore a livello nazionale.

Tutti i corsi hanno obiettivi formativi qualificanti, tipici della classe di appartenenza, e obiettivi formativi specifici. Gli obiettivi formativi qualificanti di una classe e dei relativi corsi sono fissati con provvedimenti ministeriali: sono quindi comuni a tutti gli atenei, indicano la preparazione, le conoscenze, le competenze e gli sbocchi professionali che contraddistinguono tutti i corsi istituiti all’interno di una classe, da qualunque ateneo siano istituiti e qualunque denominazione abbiano.

Ogni corso avrà però anche caratteristiche proprie, stabilite dal singolo ateneo, che lo distinguono dagli altri corsi della stessa classe: questi sono gli obiettivi formativi specifici. Possono quindi esistere in diversi atenei corsi appartenenti alla stessa classe e con la stessa denominazione, che condividono gli stessi obiettivi formativi qualificanti, ma i cui obiettivi specifici possono non coincidere.

Lo studente che si è immatricolato in anni precedenti all’ultima riforma universitaria del 2004 rimarrà nella situazione del vecchio ordinamento; nel caso desideri passare al nuovo, dovrà sottoporre alla facoltà il proprio curriculum per una verifica sulle affinità dei corsi seguiti con quelli del nuovo ordinamento. Le facoltà hanno predisposto delle tabelle di corrispondenza in termini di crediti tra gli insegnamenti del vecchio ordinamento e gli insegnamenti delle lauree post-riforma. Il regolamento generale sulla riforma universitaria assicura, a chi è iscritto ai “vecchi” corsi di laurea e di diploma, la prosecuzione degli studi nel suo corso e il conseguimento del relativo titolo.