Per lunghi anni si è molto discusso se la concessione dell’aspettativa al Dirigente Medico fosse obbligatoria o se, invece, fosse rimessa al potere discrezionale delle Aziende Ospedaliere, nella sp...

L’aspettativa del Dirigente Medico tra diritto soggettivo e discrezionalità dell’Azienda

Italia postato da lorenzocuria || 3 anni fa

Per lunghi anni si è molto discusso se la concessione dell’aspettativa al Dirigente Medico fosse obbligatoria o se, invece, fosse rimessa al potere discrezionale delle Aziende Ospedaliere, nella specifica ipotesi in cui il Dirigente Medico, in servizio a tempo indeterminato presso una determinata struttura, avesse avuto la necessità di prestare servizio, a tempo determinato, presso altra struttura del SSN, a seguito della vincita di un concorso.

Molti avvocati a Milano hanno affrontato l’annosa questione qualificando l’aspettativa del Dirigente Medico per altro incarico, prevista dall'art. 10 dal CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria, in alcuni casi, come diritto soggettivo del Dirigente; in altri casi, invece, la concessione di tale aspettativa è stata definita come una facoltà delle Aziende. Vi chiederete: Perchè tanta incertezza? La risposta è che l'art. 10 suindicato, nell’elencare le tre diverse ipotesi di aspettativa spettanti al Dirigente Medico, al 1°comma subordinava la concessione dell’aspettativa per esigenze personali/familiari all’insussistenza di esigenze di servizio dell’Azienda mentre al successivo 8° comma, le ulteriori due ipotesi di aspettativa, tra le quali vi era quella prevista per altro incarico, erano rette dall’inciso “è altresì concessa”.

Il dubbio interpretativo era racchiuso proprio in tale ultimo inciso. Secondo un primo orientamento, l’avverbio “altresì” assimilava, tra di loro, le tre ipotesi di aspettativa e le subordinava, quanto alla loro concessione, alla decisione discrezionale dell’Azienda Ospedaliera. Secondo un altro orientamento, invece, l’avverbio “altresì”, aveva il mero scopo di completare l’elenco delle ipotesi di aspettativa, con la conseguenza che l’ipotesi di aspettativa per assunzione, da parte del Dirigente, di altro incarico a tempo determinato presso altra struttura, prescindeva totalmente dalla valutazione delle esigenze di servizio dell’Azienda e la sua concessione era, quindi, obbligatoria e non rimessa al potere discrezionale dell’Azienda.

Da ciò, la qualificazione dell’aspettativa come diritto soggettivo del Dirigente medico. Un dubbio interpretativo di non poco conto se si considera che, per molti anni, si è assistito ad un continuo braccio di ferro nelle aule dei Tribunali tra le Aziende Ospedaliere e i Dirigenti Medici. L'art. 12 del nuovo CCNL Area Sanità, sottoscritto il 19.12.2019, che si applica ai dirigenti medici, veterinari e sanitari, nel disciplinare la concessione dell’aspettativa per i Dirigenti Medici vincitori di concorso, ha previsto che, in tale ipotesi, l’Azienda “può” concedere un periodo di aspettativa. Sembra, quindi, che la tesi dell'aspettativa per altro incarico come diritto soggettivo del Dirigente Medico, possa dirsi ormai superata.

 

Avv. Cristina Cichello