Mamma & Lavoro propone un nuovo articolo nella rubrica l'avvocato risponde- Oggi parliamo dei figli, naturali e legittimi, che diritti hanno? Come sono considerati davanti alla legge?

Italia postato da Mammaelavoro || 11 anni fa

L’annoso problema è in via di soluzione e tra poco, si auspica, non ci porremo più questo interrogativo. Si tratterà di una conquista di civiltà, prima che giuridica.

Ma procediamo con ordine.
E’ FIGLIO LEGITTIMO il figlio nato o concepito in costanza di matrimonio.
Il FIGLIO nato fuori dal matrimonio – legalmente riconosciuto da almeno uno dei genitori; oppure da una sentenza che chiude un giudizio ad hoc e che ha natura dichiarativa - èNATURALE, ma all’interno di questo status vi sono tre categorie. La prima è quella dei c.c.dd. “figli naturali in senso stretto”, ossia nati da genitori liberi, vale a dire non vincolati da alcun rapporto matrimoniale né tra loro, né con terze persone; non esiste alcuna limitazione per riconoscere questa categoria di figli naturali. La seconda categoria è quella dei “figli adulterini”, vale a dire dei figli nati da un’unione tra genitori dei quali, almeno uno era legato da matrimonio con un’altra persona al momento del concepimento; non esiste alcuna limitazione per riconoscere anche questa categoria di figli naturali (anche se prima del 1975 non era così). La terza categoria è costituita dai “figli incestuosi”, ossia i figli nati da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela, anche solo naturale, in linea retta all’infinito (padre/madre-figlia/figlio), in linea collaterale (nel secondo grado, sorella-fratello), ovvero, un vincolo di affinità in linea retta (genero-suocera, nuora-suocero, salvo alcune eccezioni specifiche); per questa categoria non è stato, invece, eliminato il divieto di riconoscimento.
Se i genitori di un figlio naturale si uniscono in matrimonio, il figlio acquisisce lo status di figlio legittimo; questo non può accadere nel caso del c.d. figlio incestuoso.

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L’evoluzione legislativa ha permesso, nel corso degli anni, di eliminare quasi tutte le differenze che esistevano tra i due status, ma non siamo ancora alla perfetta equiparazione (non tocchiamo il profilo affettivo). Purtroppo, ancora oggi i figli naturali sono discriminati, rispetto ai figli legittimi, e ciò in violazione degli articoli 3 (principio di uguaglianza) e 30 della Costituzione (al comma III dispone: “La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale.”).
Le differenze che si riscontrano tanto nei rapporti familiari, quanto in quelli successori/patrimoniali, sono quelle che ora si esporranno.
Innanzitutto, non è consentito l’inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima di uno dei genitori, se non con il consenso dell’altro coniuge e dei figli legittimi che abbiano compiuto il sedicesimo anno e siano conviventi, nonché dell’altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento (art 252, terzo e quarto comma del Codice Civile). 
Inoltre, l’art. 537 del Codice Civile, consente ai figli legittimi di estromettere, in caso di decesso dei genitori, dalla comunione ereditaria, i figli naturali, liquidando la porzione ai medesimi spettante con denaro e beni immobili ereditari: cd “diritto di commutazione”.
Ed ancora, il figlio naturale riconosciuto non assume vincoli di parentela con i parenti del genitore che lo ha riconosciuto (art 258 del Codice civile; es. la sorella del padre non è sua zia, il figlio della sorella della madre non è suo cugino).

E’ evidente la ricaduta discriminatoria di queste norme che arrivano a porre il figlio naturale su un piano deteriore rispetto agli altri componenti del nucleo familiare: può non essere inserito nel nucleo familiare, ed è pregiudicato dal punto di vista delle tutele, reali o personali, patrimoniali - ereditarie. 

 


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Dal punto di vista dell’affidamento dei figli naturali, l’art. 317 bis del codice civile riconosce l’esercizio della potestà al genitore che lo ha riconosciuto, se trattasi di un genitore solo; se il riconoscimento è effettuato da tutti e due genitori naturali l’esercizio della potestà compete: ad ambo i genitori se convivono; al genitore con il quale il figlio convive, se i genitori non convivono; al genitore che ha effettuato il riconoscimento per primo se il figlio non convive con alcuno dei genitori. La norma è tuttora vigente, ma la legge sull’Affido Condiviso, n. 54 del 2006, che prevede l’esercizio congiunto della potestà sui figli minori per i genitori legalmente separati, ha sancito l’applicabilità di questa nuova normativa anche ai procedimenti riguardanti i figli naturali. Sul punto è intervenuta di recente (2011), la Corte di Cassazione, ribadendo il principio universale dell’esercizio congiunto della potestà su tutti i figli minori, abrogando di fatto la norma del Codice Civile in esame.
Siamo, ormai, sulla via giusta: infatti, nel 2011, la Camera dei Deputati ha approvato il testo unificato volto ad eliminare la distinzione tra figli legittimi e figli naturali, affermando il principio di “unicità dello stato giuridico dei figli”. Oltre al principio testé enunciato, le altre novità del testo sono: A) sarà riconosciuto il vincolo di parentela del figlio naturale con tutti parenti e non solo con i genitori; B) l’introduzione di uno specifico articolo (315-bis c.c.) sui diritti e doveri del figlio naturale; noma che riconosce: il diritto del figlio ad essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni; il diritto del figlio di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti; il diritto del figlio minore, che ha compiuto i 12 anni, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano; il dovere del figlio di rispettare i genitori e di contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa; C) l’abrogazione delle disposizioni del codice civile sulla legittimazione dei figli naturali.
Nel testo in esame, è, inoltre, conferita una delega al Governo per la modifica delle disposizioni vigenti al fine di adeguarle al principio dell’unicità dello stato giuridico dei figli, con riferimento, in particolare: alla disciplina del possesso di stato e della prova della filiazione, alla presunzione di paternità del marito, alle azioni relative riconoscimento ed al disconoscimento dei figli, alla disciplina delle successioni e delle donazioni.
Specifici criteri di delega riguardano, altresì, i presupposti per la dichiarazione dello stato di Famiglia, eliminate differenze tra figli legittimi e naturali.
Il disegno di legge 2805, che elimina le differenze tra i figli nati dentro e fuori dal matrimonio, è stato approvato all’unanimità dal Senato, nello scorso mese di maggio; poiché vi sono state modifiche, rispetto a quello licenziato dalla Camera dei Deputati, il testo approvato dal Senato deve, ora, tornare alla Camera per l’approvazione finale.
Tra le modifiche introdotte dal Senato, vi è una novella volta ad ampliare le ipotesi di riconoscimento dei figli incestuosi (art. 251 c.c.); la questione del cognome del figlio naturale e anche la normativa in materia di legittimazione passiva alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità naturale.
Il Senato ha, inoltre, previsto che per le controversie inerenti i figli minori naturali non sarà più competente il Tribunale dei Minori, ma il Tribunale Ordinario, in attesa che il Parlamento istituisca finalmente i Tribunali per la famiglia.
La via per l’abbattimento delle ingiuste discriminazioni tra figli legittimi e figli naturali è, dunque, quasi compiuta. Tra poco anche per la nostra legge i figli saranno figli e basta. 

Avv. Albertina Gavazzi

Fonte: http://www.mammaelavoro.it/genitori-figli-legittimi-naturali.html