La dislessia evolutiva e i suoi trattamenti di Sebastiano Lupo nella Collana Strumenti è in libreria.L’autore, in premessa, muove una critica serrata all’impianto della Legge 170/2010, sul riconosc...

Letteratura postato da ariannaci || 9 anni fa

La dislessia evolutiva e i suoi trattamenti di Sebastiano Lupo nella Collana Strumenti è in libreria.
L’autore, in premessa, muove una critica serrata all’impianto della Legge 170/2010, sul riconoscimento dei DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento Scolastico) abbiamo allora intervistato Sebastiano Lupo per esaminare dettagliatamente il contenuto del suo nuovo
e interessante testo sulla dislessia.

D. La dislessia in Italia prima e dopo l’emanazione della Legge 170 del 10 ottobre 2010 sul riconoscimento dei DSA da parte delle istituzioni scolastiche.
R. Prima dell’emanazione della legge 170 esisteva un corpus di normative (Circolari) del Ministero della Ricerca e dell’Istruzione che avevano validità di legge e regolamentavano ottimamente la gestione pedagogico-didattica delle problematiche legate alla dislessia di
alunni/e frequentanti le scuole pubbliche e private italiane (presa in carico e personalizzazione dei percorsi pedagogici e didattici). Non tutti conoscevano quelle normative e non di rado emergevano resistenze da parte dei Dirigenti scolastici a dare attuazione puntuale al dettato ministeriale. Che mancasse, in Italia, una legge specifica per i DSA lo si sapeva e questo poneva il nostro paese in forte ritardo rispetto a paesi quali l’Inghilterra e gli Stati Uniti d’America, ma anche agli stessi paesi del nord dell’Europa.
Indubbiamente l’emanazione della Legge 170/2010 e delle Norme Regolamentari conseguenti ha colmato questo ritardo e riallineato l’Italia ai paesi più avanzati. Ma non tutto funziona come dovrebbe; la legge è una legge di indirizzo, mancano le norme organizzative,
soprattutto in ambito sanitario, che creano notevoli differenze sul piano territoriale, ledendo in non pochi casi, il diritto allo studio dei soggetti diagnosticati con DSA.

D.Come si arriva alla diagnosi di dislessia, quanto tempo si impiega e quali professionisti sono coinvolti?
R. L’impianto della legge è di tipo pubblicistico, riconosce potestà certificatrice ai professionisti strutturati nel SSN (Sistema Sanitario Nazionale), i soli che possono redigere la certificazione avente valore di legge per la scuola italiana (neuropsichiatri dell’età evolutiva e
psicologi). Questo ha creato non pochi problemi e malintesi ma, soprattutto, notevolissimi ritardi. La stessa AID (Associazione Italiana Dislessia), principale attore della legge, ha preso atto con nota della sua presidente del 30/12/2011, che l’iter diagnostico nelle strutture
pubbliche durava e dura ancora oggi un intero anno scolastico (in alcune aree anche di più) e rischia di pregiudicare il fondamentale diritto allo studio dei soggetti con dislessia evolutiva.
Ciò è essenzialmente dovuto all’impianto pubblicistico della legge che oppone il filtro pubblico alla diagnosi ed escluderebbe i liberi professionisti (ma come vedremo il problema è ormai superato dalla successiva normativa sui BES Bisogni Educativi Speciali).
La normativa sui Bisogni Educativi Speciali si compone di una Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione per l’inclusione scolastica e della Circolare Ministeriale n. 8 Prot. 561 del 6 marzo 2013. Entrambe costituiscono la norma generale dell’Inclusività. Di fatto con l’introduzione della distinzione tra certificazione e diagnosi viene sanata la “incostituzionalità” dell’articolo 3 della legge 170 che riservava la “diagnosi” al solo S.S.N., con ciò operando
incostituzionalmente nel cuore stesso della legge istitutiva della professione di psicologo, la 56/1989.
L’introduzione contestuale di diverse tipologie di BES (disabilità ex-104, DSA ex-170 e area dello svantaggio socioecoomico, culturale e linguistico), di fatto rende inutile la 170 e più flessibile la procedura di certificazione e assegna al C.d.C. la responsabilità e l’onere di
decidere sull’adozione delle misure di personalizzazione, in fecondo e produttivo dialogo con il professionista sanitario che segue il
bambino e la sua famiglia.
Noi sosteniamo da sempre questa posizione e non possiamo che riportare con legittima soddisfazione che altri più autorevoli sono approdati alle medesime conclusioni. Dichiara, infatti Salvatore Nocera vicepresidente nazionale della Federazione Italiana Superamento
Handicap (FISH) che “si sarebbe potuto fare a meno della Legge 170/2010 per i DSA, poiché la normativa sull’Inclusività, confermata dalla giurisprudenza costituzionale, può legittimamente applicarsi per analogia ai DSA e a tutti i casi di BES”, liberando in tal modo il
SSN di una gravosa incombenza.

Fonte: http://blog.edizioni-psiconline.it/2015/04/02/dislessia-oggi-come-affrontarla-ne-parliamo-con-lo-psicologo-sebastiano-lupo/