In Italia, ma anche in altri Stati, il diritto d'autore è una figura propria degli ordinamenti di diritto civile.

Diritto d'autore in Italia: come funziona?

Intrattenimento postato da lparmy || 9 anni fa

 

Col termine diritto d'autore si indica la posizione giuridica soggettiva dell'autore di un'opera dell'ingegno, posizione a cui viene riconosciuta la facoltà originaria esclusiva in merito alla sua diffusione e al suo sfruttamento. Un problema vero e proprio, ai tempi del web e della rivoluzione digitale, in quanto l'opera può essere riprodotta e diffusa anche illegalmente. Basti pensare alle opere spedite nella rete senza il consenso dell'autore, sia a livello di musica o film piratati, che di libri digitale scaricati gratis perchè “crackati”.

 

 

 

Tale riconoscimento è effettuato da ordinamenti nazionali o da convenzioni internazionali: questi organi di controllo inoltre sovrintendo le facoltà di cui sopra anche quando l'autore ha alienato la facoltà di sfruttamento economico (in questo caso si parla di diritto morale d'autore).

 

 

 

Il diritto di autore in Italia

 

 

 

In Italia, ma anche in altri Stati, il diritto d'autore è una figura propria degli ordinamenti di diritto civile. E' bene sottolineare che dal 1991, la Comunità europea ha stabilito che le norme di diritto nazionale debbono essere subordinate su quelle quelle nazionali degli Stati membri.

 

 

 

Poiché è considerato lecito che le opere dell’ingegno possano essere divulgate e utilizzate economicamente anche fuori dai confini del singolo Stato d'origine, è possibile considerarle dotate di carattere di ubiquità. Questo indica dunque che l'obiettivo della tutela del diritto è quello di espandere la protezione delle opere oltre ogni limite spaziotemporale, al fine di arrivare ad una regolamentazione universale.

 

 

 

In Italia, ad esempio, ciò trova riscontro nell'art. 54 della Legge 31 maggio 1995, n. 218 - "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato" secondo cui:

 

"I diritti su beni immateriali sono regolati dalla legge dello Stato di utilizzazione."

 

Per quanto riguarda le opere italiane all'estero, l'ordinamento italiano si appoggia alle regole dello Stato in cui l'opera viene di volta in volta utilizzata.

 

Inoltre, lo Stato italiano riconosce la propria tutela ad un autore straniero solo se lo la Nazione di origine di quest’ultimo riserva lo stesso trattamento giuridico ai cittadini italiani nel suo territorio.

 

Tuttavia questo regolamento sembra essere in contrasto con il "Principio di non discriminazione" stabilito dall’art. 6 del Trattato CE: "per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età e le tendenze sessuali."

 

Proprio per la difficoltà di legislazione, nel corso degli anni si è mirato a far concludere agli stati membri delle Convenzioni internazionali, al fine di superare il principio di reciprocità e creare un regime internazionale per il diritto d’autore.

 

 

 

La convenzione di Berna

 

 

 

E' importante infine riferirsi al principio di assimilazione che compare sia negli atti della Convenzione di Berna, sia nella convenzione universale sul diritto d’autore e ha valenza sia per le opere edite, sia per quelle inedite.

 

Secondo tale principio è obbligatorio, da parte di ciascuno Stato firmatario della convenzione, accordare agli autori stranieri la medesima protezione che esso accorda nei propri territori ai propri cittadini.