Da quest'anno la dichiarazione dei redditi dovrà essere fatta su un nuovo modello 730. Cosa cambia e come cambia la compilazione per quanto riguarda mutui e detrazioni legate all'edilizia? Ecco il vademecum...

Economia postato da Andrea Polo || 7 anni fa

Non manca molto al tempo in cui tutti i contribuenti italiani dovranno presentare all'Agenzia delle Entrate il proprio 730 per la dichiarazione dei redditi. Quest'anno, però, il modulo da utilizzare sarà diverso e le novità non sono poche, soprattutto per ciò che riguarda le detrazioni legate ai mutui e al mondo della casa in genere. Nuove voci, e più righe per inserire le spese sostenute nel 2016 che, secondo quanto stabilito dalla Legge di Stabilità possono essere portate in detrazione.

Sbagliarsi è molto facile e per evitarlo Mutui.it e Facile.it, hanno creato un vademecum per orientarsi nelle detrazioni connesse a edilizia e mutui e inserirle in modo corretto nel nuovo modello 730.

Per cominciare con i mutui, nel rigo E7, con codice 7, andranno indicati gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione pagati nel 2016 per i mutui ipotecari destinati all’acquisto dell’abitazione principale per i quali spetta la detrazione del 19%, confermata, a prescindere dalla scadenza della rata. In caso si usufruisca di sovvenzioni o contributi statali, la detrazione spetta solo sull’importo effettivamente a carico del contribuente. «Se il contributo – specifica l’AdE - viene erogato in un periodo di imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione per l’intero importo degli interessi passivi, l’ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione separata a titolo di “onere rimborsato”». Gli interessi di mutui stipulati nel 1991 - 92 per motivi diversi dall’acquisto dell’abitazione principale non sono detraibili; idem per quelli a partire dal 1993, mentre i mutui stipulati nel 1997 anche per ristrutturazione e quelli accesi nel 1998 anche per costruzione e ristrutturazione sono detraibili.

L’AdE ricorda, come già in precedenza, «se il mutuo è intestato a più persone, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi… la detrazione spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado). In caso di separazione legale, anche il coniuge separato, finché non interviene l’annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque la detrazione per la quota di competenza, se nell’immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari. La detrazione spetta su un importo massimo di 4.000 euro. In caso di contitolarità del contratto o di più contratti di mutuo, questo limite si riferisce all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (per esempio i coniugi non fiscalmente a carico l’uno dell’altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di 2.000 euro ciascuno). Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi».

Nei righi da E8 a E10, codice 8, vanno indicati gli interessi dei mutui per l’acquisto di altri immobili (sempre detraibili al 19%); con codice 9 quelli per recupero edilizio contratti nel 1997; con codice 10 quelli per la costruzione dell’abitazione principale; con codice 11 gli interessi per prestiti o mutui agrari. Per vedere le istruzioni complete per quanto riguarda i mutui, è opportuno leggere il documento dell’AdE cliccando qui.

Per quanto riguarda le altre agevolazioni, fino al 31 dicembre 2017 è stato prolungato il bonus mobili per chi chiederà una detrazione del 50% per i lavori di recupero edilizio intrapresi a partire dal 1 gennaio 2016 (l’inizio dei lavori andrà documentato come da modalità prevista dalla tipologia di lavoro). Data questa condizione, vale il bonus mobili per un massimo di 10 mila euro di detrazione da spalmare su dieci anni, a patto che i mobili e i grandi elettrodomestici acquistati (anche tramite finanziamento) siano destinati, appunto, all’immobile ristrutturato. Per usufruire della detrazione non sarà più necessario, come in precedenza, il bonifico “parlante” (ovvero quello che contiene nello specifico tutte le informazioni relative alla destinazione del pagamento (indispensabile per accedere alle detrazioni fiscali fino all’anno scorso), ma sarà sufficiente quello ordinario, oppure un pagamento con bancomat e carta di credito. Saranno detraibili i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2017. Detrazione del 65% in dieci anni anche per le spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di controllo da remoto, che andranno indicate nel rigo E62 con il codice 7.

Non solo. Benché il bonus mobili non sia stato rinnovato specificamente per le giovani coppie nel 2017, in dichiarazione dei redditi i conviventi, anche di fatto, da almeno tre anni (due si legge nel sito Abi), se almeno uno dei componenti la coppia abbia meno di 35 anni, si vedranno riconosciuta una detrazione del 50% delle spese sostenute per arredare l’abitazione principale, entro il limite di 16 mila euro. Tali spese andranno indicate nel rigo E58 del nuovo 730.

Altre detrazioni previste dal nuovo 730 (rigo E14) sono legate alle spese per i canoni di leasing dell’abitazione principale pagati nel 2016, detraibili al 19% nel caso i contraenti avessero, al momento della stipula, un reddito inferiore ai 55 mila euro. L’importo dei canoni non deve superare gli 8 mila euro, o i 4 mila nel caso in cui il contraente avesse più di 35 anni al momento della stipula. Lo stesso vale per le quote di riscatto: detraibile il 19% su un massimo di 20 mila euro, o di 10 mila per gli over 35.

Chi poi avesse acquistato nel 2016 un’abitazione principale di classe energetica A o B potrà detrarre il 50% dell’Iva, sempre in dieci anni. Questa spesa andrà indicata nel nuovo rigo E59.

Fonte: https://www.mutui.it/mutuando/mutui-e-nuovo-730.html