L’attestazione SOA è la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori, ovvero un documento necessario e sufficiente a comprovare,...

Attestazione SOA

Economia postato da egolemweb || 3 anni fa

L’attestazione SOA è la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori, ovvero un documento necessario e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori con importo a base d’asta superiore a € 150.000.

L’attestato SOA attesta e garantisce il possesso da parte dell’impresa del settore delle costruzioni di tutti i requisiti previsti dalla attuale normativa in ambito di Contratti Pubblici di lavori.

Ha validità quinquennale e viene rilasciata a seguito di un’istruttoria di validazione dei documenti prodotti dall’impresa da appositi Organismi di Attestazione, ovvero società autorizzate ad operare dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP).

Il decreto correttivo del Codice degli appalti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2011 - decreto milleproroghe) prevede la possibilità, a partire dal 17 ottobre 2008 e fino al 31 marzo 2011, di dimostrare i requisiti tecnici considerando i lavori degli ultimi 10 anni e i requisiti economici (fatturato, costo del personale ed attrezzature) scegliendo i migliori 5 anni degli ultimi 10.

L'attestazione SOA qualifica l'impresa ad eseguire appalti per categorie di opere e classifiche di importi. Le categorie di opere a cui si può richiedere di essere attestati sono 48: 13 di esse sono opere generali (edilizia civile e industriale, strade, fogne e acquedotti, restauri di beni immobili etc.) e 35 di esse sono opere specializzate (restauri di superfici decorate, impianti, scavi, demolizioni, arginature, arredo urbano, finiture tecniche, finiture in legno, in vetro e in gesso, etc.).

Le classifiche di importi a cui si può richiedere di essere attestati (inizialmente 8, riportate in lire nel DPR 25 gennaio 2000, n. 34, e successivamente 10, inserite arrotondate nel DPR 5 ottobre 2010, n. 207 art. 61 comma 4), sono, in euro:



  1. I fino a € 258.000

  2. II fino a € 516.000

  3. III fino a € 1.033.000

  4. III-bis fino a € 1.500.000

  5. IV fino a € 2.582.000

  6. IV-bis fino a € 3.500.000

  7. V fino a € 5.165.000

  8. VI fino a € 10.329.000

  9. VII fino a € 15.494.000

  10. VIII per importi oltre € 15.494.000 (convenzionalmente stabilito in € 20.658.000, relativamente al rispetto dei requisiti)

Esse abilitano l’impresa a partecipare ad appalti per importi pari alla relativa classifica accresciuta di un quinto (cioè incrementata del 20%).

La classifica di importo è ovviamente commisurata alla capacità tecnica ed economica dell’impresa.

Per Qualificazioni in classifiche maggiori alla II è necessario dimostrare il possesso di un Sistema di Qualità aziendale, certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001.

L’Organismo di Attestazione, in sede di istruttoria di qualificazione, è tenuto a verificare la veridicità e la sostanza di tutte le dichiarazioni e di tutti i documenti prodotti dall’impresa prima del rilascio dell’Attestazione SOA, sia attraverso l’interrogazione di sistemi informativi, sia contattando direttamente l’Ente competente.

Requisiti SOA di Ordine Generale

Regolarità ai fini della normativa antimafia e requisiti di moralità professionale(assenza di condanne incidenti sulla moralità professionale per i titolari, i rappresentanti legali, i direttori tecnici, i soci di società di persone ecc. la verifica riguarda anche i soggetti cessati dalla carica nell ’anno antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA).

Iscrizione al Registro delle Imprese e assenza di procedure concorsuali(fallimento, concordato preventivo, ecc.).

Regolarità e assenza di gravi violazioni nello svolgimento della attività d’impresa(assenza di errori gravi nell’esecuzione di lavori pubblici, di irregolarità fiscali (non devono esserci cartelle esattoriali notificate oltre i 5000 euro di importo e non rateizzate) , di false dichiarazioni, di gravi infrazioni in materia di sicurezza, assenza di sanzioni interdittive, ecc.).

Non aver prodotto false dichiarazioni con dolo o colpa grave.

Regolarità ai fini della norma che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

Regolarità del DURC(Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Requisiti SOA di Ordine Speciale

Idonee referenze bancarie.

Cifra d’affari in lavori pari al 100% degli importi delle classifiche richieste nelle varie categorie.

Patrimonio netto di valore positivo riferito all’ultimo bilancio depositato (solo per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio).

Idonea attrezzatura tecnica non inferiore al 2% della cifra d’affari in lavori (attrezzatura in proprietà, in leasing o in noleggio); l’ammontare dell’attrezzatura a nolo non può superare il 60% del valore totale.

Idoneo organico medio annuo dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% della cifra d’affari in lavori, di cui il 40% per il personale operaio; in alternativa il costo del personale assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10% della cifra d’affari in lavori, di cui l’80% riferito a personale tecnico laureato o diplomato. In caso di società di persone o imprese individuali è possibile usufruire della “retribuzione convenzionale INAIL, solo pero' nel caso sia prevista la presenza di un socio o piu soci lavoratore dalle scritture contabili”.

Requisiti SOA di capacità tecnica e direttore tecnico

Idonea direzione tecnica, il direttore tecnico deve essere in possesso di idoneo titolo di studio o, per classifiche fino alla III-bis, di esperienza professionale quinquennale come direttore di cantiere; deve possedere i requisiti generali previsti dalla norma ; il ruolo di direttore tecnico può essere ricoperto dal titolare dell’impresa, dal legale rappresentante, dal socio, dall’amministratore, da un dipendente o da un professionista esterno in possesso di contratto d’opera professionale regolarmente registrato.

Per imprese individuali costituite ante Marzo 2000, il ruolo del direttore tecnico può essere svolto dal titolare d'impresa senza occorrenza di dimostrazioni ulteriori.

Esecuzioni di lavori nell'arco temporale degli ultimi 15 anni, nelle singole categorie di importo non inferiore al 90%di quello della classifica richiesta.

Lavori di punta:esecuzione di un lavoro o, in alternativa, di due lavori o, in alternativa, di tre lavori in ogni categoria richiesta di importo rispettivamente pari al 40% (1 lavoro), al 55% (2 lavori), al 65% (3 lavori) di quello della classifica richiesta.