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Lavoro postato da mondointernet2009 || 13 anni fa

Obbligo di redigere il documento di valutazione del rischio stress lavoro-correlato

Tutti i datori di lavoro, pubblici o privati, a partire dal 1° Gennaio 2011, sono tenuti a redigere il documento sulla valutazione del rischio stress lavoro-correlato nell'ambiente lavorativo.

L'obbligo è previsto da una circolare del 18 Novembre 2010 del Ministero del Lavoro Dipartimento Generale della Tutela delle condizioni di lavoro che, in attuazione del “Testo unico sulla salute e la sicurezza nel lavoro”, fornisce una serie di indicazioni per la valutazione del rischio.

La circolare  richiama  prima di tutto la definizione di "stress lavoro-correlato" come:

condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro”;

tuttavia, “non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere considerate come stress lavoro-correlato. Lo stress lavoro-correlato è quello causato da vari fattori propri del contesto e del contenuto del lavoro”.

La valutazione si articola in due fasi:

  • una fase preliminare obbligatoria che serve a rilevare “indicatori oggettivi e verificabili” di stress lavoro-correlato. In questa fase si analizzano tre tipi di indicatori:

    1) gli eventi sentinella (indice di infortuni; numero di assenze per malattia; periodicità del turnover; eventuali lamentele da parte dei lavoratori),

    2) il contenuto del lavoro (ambiente di lavoro e attrezzature presenti; ritmi di lavoro; orario e turnazione; coerenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti),

    3) contesto del lavoro (ruolo nell’azienda, grado di autonomia decisionale, conflittualità con i colleghi e/o superiori).
  • una seconda fase che viene attivata solo nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio e le misure di correzione adottate dal datore di lavoro si rivelino inefficaci.

Al termine della valutazione preliminare il datore di lavoro dovrà redigere il Documento di Valutazione del Rischio (DVR), in cui si dichiara l'assenza di elementi di rischio, stilando un piano di monitoraggio. Nel caso in cui emergano elementi di rischio da stress lavoro-correlato, dovranno essere adottati interventi correttivi e se la situazione non migliora, il datore di lavoro dovrà effettuare una valutazione approfondita attraverso questionari, focus group e interviste semi-strutturate.

 

http://www.edilizia.com/News/2011/Valutazione-del-rischio-stress-da-lavoro

Fonte: http://www.edilizia.com/News/2011/Valutazione-del-rischio-stress-da-lavoro