Il beneficiario del Trust non rientra tra soggetti con obbligo di comunicazione al pubblico. AE Morgan riporta positivamente e concorda con la sentenza della Corte di Cassazione milanese

Economia postato da articolinews || 6 anni fa

Gli esperti di AE Morgan, commercialisti italiani a Londra, concordano con la recente sentenza della Corte di Cassazione di Milano, grazie alla quale il beneficiario di un Trust è stato liberato dall'accusa di non aver rispettato la richiesta di informazioni da parte della Consob.

Beneficiari Trust non hanno obbligo di comunicazione: AE Morgan evidenzia positivamente sentenza Corte di Cassazione

Seppure il negozio giuridico dei Trust sia entrato nel nostro ordinamento giuridico alcuni decenni fa, in seguito al recepimento della convenzione dell'Aja del 1985 in tale ambito, ancora oggi genera controversie di natura legale, a causa della sua struttura complessa e articolata. La difficile interpretazione di questo istituto è stata recentemente dimostrata da una sentenza della Corte di Cassazione di Milano, Tribunale che ha ritenuto non colpevole il beneficiario di un Trust, reo secondo la Consob di non aver risposto alle richieste di comunicazione al pubblico. Oggetto dell'azione legale lo spostamento di alcune azioni in cinque società controllate da un Trust di cui il beneficiario è contemporaneamente Protector. AE Morgan, studio di commercialisti italiani a Londra e con esperienza nella gestione e apertura di Trust e Ltd, evidenzia le motivazioni che hanno spinto la Corte di Cassazione a revocare la sanzione. Il Tribunale milanese ha ricordato che il testo unico della finanza pone già in chiaro quali sono i soggetti sulla quale grava l'obbligo di comunicazione al mercato, e tra i quali non rientra il beneficiario del Trust. Tale vincolo è necessario solamente per coloro che rivestono particolari qualifiche, come amministratori e dirigenti, inoltre la richiesta di pubblicità dovrebbe riguardare "notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico", elementi che in questo caso non sono stati riscontrati. Gli esperti di AE Morgan sottolineano come la Consob avrebbe dovuto rivolgersi agli esperti che quotidianamente si occupano di fornire consulenza a chi desidera aprire una Ltd o un Trust, evitando di incorrere in ritardi, errori e sprechi di denaro.

AE Morgan, lo studio di professionisti e commercialisti italiani a Londra, esperto nella gestione e realizzazione di società in Uk

AE Morgan, studio di dottori commercialisti italiani a Londra, è un'azienda in grado di ritagliare soluzioni su misura per chi desidera costituire una società in Inghilterra o vuole internazionalizzare la propria attività, sia in Italia sia all'estero. Esperta nella realizzazione e gestione di istituti quali LTD e Trust, AE Morgan gode di un know how altamente specializzato in International Tax Planning, grazie al proprio network di professionisti, capaci di assicurare un'assistenza completa dedicata a chi vuole espandere il proprio business. Recentemente diventata membro della Camera di Commercio e Industria Italiana per il Regno Unito, AE Morgan offre consulenza in ambito bancario, ambientale, finanziario, legale, amministrativo, di prevenzione tributaria e dei contenziosi, oltre ai servizi integrati di supporto e consulenza ordinaria e straordinaria. Dare vita ad una filiale estera può essere un percorso ricco di ostacoli, a causa della scarsa conoscenza dei mercati e delle leggi degli scenari in cui si intende operare. AE Morgan, grazie al lavoro dei propri professionisti d'altissimo profilo, evita alle imprese le incombenze tecniche e i possibili rischi derivanti dalla gestione e costituzione di società in Paesi con diverso sistema legale e di tassazione.

Fonte: http://www.aemorgan.net/commercialisti-londra/costituzione-trust/