Il D.Lgs 152/06 ex D.Lgs 22/97 (Legge Ronchi) costringe tutti i titolari di partita iva (senza nessuna  eccezione) ad una corretta amministrazione dei rifiuti speciali da stampa informatica esausti...

Tecnologia postato da targetsas || 9 anni fa

Il D.Lgs 152/06 ex D.Lgs 22/97 (Legge Ronchi) costringe tutti i titolari di partita iva (senza nessuna  eccezione) ad una corretta amministrazione dei rifiuti speciali da stampa informatica esausti (generalmente chiamati toner esausti) prodotti con le proprie stampanti.

 

La norma sancisce che il produttore del rifiuto sia responsabile per tutto il ciclo di smaltimento, che comincia dall'istante in cui è cambiato la cartuccia e finisce nel momento in cui si ha la prova scritta del suo avvenuto smaltimento.

 

Ecco le risposte alle 10 domande più usuali:

 

1) Posso condurre le cartucce esauste presso la discarica comunale?

 

NO. Le discariche comunali non devono ricevere cartucce esauste dalle aziende o titolari di partita iva; Il D.Lgs 152/06 ex D.Lgs 22/97 (Decreto Ronchi) classifica i toner usati come Rifiuti Speciali da stampa informatica esausti. Essi non sono assimilabili ai rifiuti urbani e conseguentemente le amministrazioni comunali non sono in condizione di provvedere ad una corretta gestione del rifiuto stesso.

 

2) Nel caso in cui avessi le stampanti a nolo, sono altrettanto responsabile della gestione e dello smaltimento delle cartucce?

 

SI. La norma indica precisamente chi è il responsabile della gestione del rifiuto, ovvero “chi lo produce con la sua attività produttiva“. In parole povere il responsabile non è il noleggiatore ma bensì il soggetto che stampa e che consuma il toner.

 

3) E’ vero che la mia responsabilità finisce nell'istante in cui consegno le cartucce esauste ad una azienda autorizzata che ritira e li smaltisce in modo regolare?

 

NO. La responsabilità della gestione del rifiuto dura fino al momento in cui non si riceve la 4° copia del documento di trasporto controfirmata dall’impianto di smaltimento che ne prova l'avvenuto smaltimento e la si unisce alla 1° copia in nostro possesso.

4) La mia società rende i toner a chi ci vende le cartucce per stampante. E’ lecito?

ASSOLUTAMENTE NO (a meno che chi vende i toner non abbia anche tutte le autorizzazioni per gestire i rifiuti, il che non accade concretamentemai). La gestione dello smaltimento dei rifiuti deve essere effettuata solo da società iscritte all’albo e dotate di regolare autorizzazione regionale. Chi genera il rifiuto (cartuccia esausta) ha il dovere di sincerarsi che l’azienda alla quale consegna i toner esauriti sia provvista di tutte le autorizzazioni necessarie.

 

5) Quali sono precisamentele pratiche burocratiche da completareper la corretta gestione di questi rifiuti?

 

inizialmente è necessario:

 

Identificareprecisamenteil codice CER (Catalogo Europeo Rifiuti) del toner esaurito (a mezzo di opportune esami chimici presso un laboratorio accreditato)

Acquistare e vidimare alla CCIAA il registro di carico e scarico rifiuti.

Provvedere ad un contratto con uno smaltitore di rifiuti autorizzato (Gestore)

 

per ogni trasporto:

 

Registrare il movimento sul registro di scarico dei rifiuti

Ritornata la 4a copia firmata da parte dell’impianto di smaltimento, archiviarla per cinque anni

 

tutti gli anni:

 

Nel caso in cui l’azienda sia formata da come minimo 10 dipendenti oppure se il rifiuto vieme classificato come “pericoloso” (cod. CER 08 03 17), compilare il MUD (Modello Unico di Dichiarazione) in cui si tiene traccia dei movimenti dei rifiuti e presentarlo alla CCIAA di competenza (entro la fine di Aprile di ogni anno)

 

6) Cosa si rischia nel caso di inadempienza o di errori nella amministrazione dei toner esausti?

 

Il mancato rispetto di questi obblighi di legge comporta pesanti sanzioni amministrative (da € 1032,00 a € 92.962,00) che, in caso di reato provato, potrebbero anche trasformarsi in sanzioni penali a carico dell’amministratore delegato o titolare dell’azienda.

 

7) C’è differenza di responsabilità tra una grande società che sostituisce tantissimi toner ed una piccola società che ne sostituisce solo due o tre all’anno?

 

NO. Le piccole società sono tenute a rispettare la legge alla stessa maniera di quelle grandi.

 

8) Posso smaltire assieme ai toner anche i vecchi Computer e le stampanti?

 

NO. Questi apparecchi rientrano nella categoria dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e per questo vanno smaltiti separatamente con diverse procedure.

 

 9) Cosa rientra nella categoria dei consumabili da stampa da dover smaltire?

 

In questa fattispecie rientrano tutte i toner che provengono da processi di stampa sia laser, che ink jet che ad aghi che ad ink film.

 

10) C'è un metodo più facile e a norma di legge per non incorrere in tutte queste formalità burocratiche ad un prezzo contenuto?

 

SI. In alternativa allo smaltimento consueto, c'è un servizio che permette di trasferire gli obblighi inerenti alla gestione dei toner esausti ad un differente soggetto giuridico.

 

E’ possibile sottoscrivere un contratto di manutenzione che trasferisce a Berg Phi srl la paternità del rifiuto e con essa tutti gli obblighi amministrativi e burocratici derivanti dalla gestione dei toner esausti oltre alle responsabilità penali. In questo modo il produttore del rifiuto è completamente esonerato da tutte le incombenze ed i rischi derivanti da possibili inesattezze di compilazione.

 

Quindi con questa soluzione che prende il nome di ZeroZeroToner possiamo smettere di preoccuparci di: Acquisto e vidimazione registri, compilazione registri, denuncia annuale ed eventuali altri disbrighi.

Bruno Mutti | targetsas.it 

Fonte: http://blog.targetsas.it/smaltimento-toner-esausti-le-risposte-alle-domande-piu-frequenti/