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Economia postato da Risparmiainrete || 4 anni fa

blog NOMARCADABOLLO.IT Il duplicato informatico di un documento amministrativo prodotto in conformità alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale non deve essere assoggettato all’imposta di bollo.

Il chiarimento sul punto è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate la quale afferma che per i duplicati informatici di documenti informatici di cui all’articolo 23-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 82 del 2005 non è, invece, prevista, come rilevato dalla Regione istante, alcuna dichiarazione di conformità all’originale, e, dunque, il rilascio di detti documenti non realizza il presupposto dell’imposta di bollo previsto dal citato articolo 1 della tariffa.

Fonte: https://www.nomarcadabollo.it/certificati-digitali-in-copia-senza-bollo/