Novità in arrivo per chi avrà bisogno di domandare la trascrizione (mezzo di pubblicità legale prevista dagli art. 2643 e seguenti del codice civile) degli atti inter vivos nei registri immobiliari...

Regolamento condominiale: l’amministratore e i suoi nuovi compiti

Utilità postato da misspritz || 11 anni fa

Novità in arrivo per chi avrà bisogno di domandare la trascrizione (mezzo di pubblicità legale prevista dagli art. 2643 e seguenti del codice civile) degli atti inter vivos nei registri immobiliari: si dovrà, infatti, presentare un’apposita nota indicante anche l’ubicazione, la dominazione e il codice fiscale di tutti i condominii. Gli art. Dal 18 al 27 sono importantissimi per quanto riguarda le procedure di riscossione dei CONTRIBUTI dai vari condomini, presi anche singolarmente. Tre sono le decisive novità in materia: l’amministratore potrà, anche senza autorizzazione da parte dell’assemblea, attivare la procedura per la riscossione dei contributi dei condomini; l’amministratore è tenuto a comunicare i dati dei condomini in mora ai loro relativi creditori, perché questi possano agire in prima istanza direttamente nei loro confronti, e solo successivamente ed eventualmente rivalersi sui condomini invece perfettamente in regola con i pagamenti. La norma in esame, compiendo un balzo audace, potrebbe richiamare quella della previa escussione dei beni del debitore in ambito fideiussorio. Nel caso in cui la mora del condomino superi un semestre, l’amministratore potrà sospenderlo dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato. L’art.24 della riforma aggiorna il valore delle sanzioni per la violazione delle norme presenti nel regolamento condominiale. Per quanto riguarda il cosiddetto Repertorio condominii, istituito presso ogni istituto provinciale dell’Agenzia del territorio, l’art.25 ne riscrive parzialmente la disciplina: questo dovrà contenere gli atti di contenzioso, le delibere condominiali, i regolamenti e l’anagrafe di ogni condominio. Soggetto incaricato alla comunicazione di ogni atto soggetto ad annotazione presso l’Agenzia del territorio è, naturalmente, l’amministratore, che dovrà provvedere al massimo entro trenta giorni dal compimento del relativo atto in questione; pena, una SANZIONE amministrativa pecuniaria.