Il REDDITO DI CITTADINANZA integra il reddito del nucleo familiare considerato nella sua totalità e solo in un secondo momento attribuito pro-quota ai singoli componenti. È con riferimento al nucle...

REDDITO DI CITTADINANZA, limiti e requisiti in un’economia familiare

Utilità postato da infosdgp || 4 anni fa

Il REDDITO DI CITTADINANZA integra il reddito del nucleo familiare considerato nella sua totalità e solo in un secondo momento attribuito pro-quota ai singoli componenti. È con riferimento al nucleo familiare, quindi, che si fissa a 9.360 euro annui il valore massimo dell’Isee che consente l’accesso al beneficio economico, valore che deve essere rapportato al numero e alla composizione del nucleo familiare stesso in base alla seguente scala di equivalenza: 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino a un massimo di 2,1.
È importante quindi definire la composizione del nucleo familiare, secondo le modalità stabilite dal regolamento per la determinazione dell’ISEE (art. 3 Dpcm 159/2013), che vi ricomprende:
• soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU;
• coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, salvo alcune situazioni del tutto particolari;
• il figlio minore di 18 anni fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive;
• il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori.
In ogni caso, l’art. 2, c. 5 D.L. 4/2019 prevede che:
a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, se continuano a risiedere nella stessa abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.
Fermo restando che non ha diritto al REDDITO DI CITTADINANZA il componente del nucleo familiare disoccupato per dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni (fatte salve le dimissioni per giusta causa), per l’accesso al beneficio il nucleo deve possedere requisiti soggettivi, reddituali e patrimoniali:
– cittadinanza italiana o di Paesi dell’Unione Europea, oppure un suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
– residenza in Italia per almeno 10 anni al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;
– valore ISEE inferiore a 9.360 euro rapportato alla scala di equivalenza;
– valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore 30.000 euro;
– valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a euro 6.000, con maggiorazioni rapportate al numero dei componenti;
– valore del reddito familiare inferiore a una soglia di euro 6.000 annui, anch’esso moltiplicato per il corrispondente parametro della già vista scala di equivalenza;
– non avere la disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 2 anni antecedenti, né essere intestatario di navi e imbarcazioni da diporto.
Nel passaggio al Senato è stato aggiunto un emendamento secondo cui, per comprovare la composizione del nucleo e il valore del patrimonio immobiliare, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana, salvo che si tratti di rifugiati politici, o quando vi sia sull’argomento una convenzione internazionale, o sia cittadino di Stati nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni. Sarà il Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro degli Affari Esteri a definire l’elenco dei Paesi nei quali non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della DSU ai fini ISEE.