Privacy e nullità delle multe per la mancata adozione del documento programmatico della sicurezza (privacy) da parte del Comune. Importante sentenza del Giudice di Pace di Bari

Privacy e nullità delle multe

Italia postato da dagata || 13 anni fa

Tempo fa, addirittura il 09.03.2009 avevamo segnalato l’importanza dell’adozione da parte dei Comandi delle Polizia Locali, ma probabilmente anche di quelli di polstrada e carabinieri e comunque di tutti gli enti accertatori d’infrazioni, del documento programmatico di sicurezza per la tutela della privacy ai fini della validità degli stessi accertamenti e quindi dei verbali.

Nel comunicato facevamo presente che da una semplice lettura del D. Lgs 196/03 il cosiddetto testo unico sulla “privacy” (Codice in materia di protezione dei dati personali) che disciplina la materia della raccolta dei dati personali, risultasse espressamente che i dati personali trattati in violazione della suddetta normativa sarebbero assolutamente inutilizzabili per qualsiasi fine e quindi anche per l’accertamento delle violazioni amministrative.

Oggi Giovanni D’AGATA, Componente Nazionale del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, non può non compiacersi nel segnalare l’importante sentenza del Giudice di Pace di Bari la n. 2309 del 11.03.2010 che riporta integralmente la motivazione che da tempo inseriamo nei nostri ricorsi in materia di multe e privacy.

Nell’accogliere il ricorso di un automobilista avverso un verbale del comune di Valenzano ha ritenuto assorbente la motivazione relativa all’inutilizzabilità dei dati personali dell’opponente, condannando infine alle spese lo stesso ente.

Ha sostenuto opportunamente il giudicante che “Il d. lgs. n. 196/03 impone a chiunque sia stabilito nel territorio dello Stato o comunque soggetto alla sovranità dello Stato e che effettui il trattamento di dati personali (art. 5) ivi compresi, quindi, gli enti pubblici, il rispetto di una serie di regole, volte a tutelare la privacy dei soggetti i cui dati vengono trattati, regole che vanno dalla tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza, al possesso di strumenti idonei a proteggere i dati da ingerenze esterne e, in generale, dal trattamento illecito degli stessi; dall’individuazione di un responsabile del trattamento, alla prescrizione di un’esplicita delega scritta da parte di quest’ultimo a chi poi tratti effettivamente i dati.

L’art. 11, comma 2 del cit. decreto legislativo prevede poi espressamente l’inutilizzabilità dei dati trattati “in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali”. Ebbene, nonostante l’esplicita contestazione sul punto da parte dell’opponente, il Comune di Valenzano non ha in alcun modo provato il rispetto delle regole basilari, qui testé richiamate, in materia di trattamento di dati sensibili.

Ne deriva che illegittimamente - facendo uso di dati; che erano in realtà inutilizzabili - la Polizia Municipale del Comune di Valenzano ha individuato la proprietaria del veicolo con cui venne commessa l’infrazione per cui causa”.

Di seguito il testo integrale della sentenza.

 

 

Giudice di Pace di Bari n. 2309 del 11.03.2010

 

‘Con ricorso depositato presso questo ufficio in data 23.07.2009, D, V proponeva Opposizione al verbale n.. PH… /09, emesso, in data 02.06.2009, dalla Polizia Municipale di Valenzano, e chiedeva l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento impugnato.

Con il verbale in questione, era stata contestata alla ricorrente, quale proprietaria del veicolo Toyota Aygo targato ..,, la violazione dell’art. 146, comma 3, del C.d.S., irrogata la sanzione pecuniaria di euro 150.00, oltre accessori, per un totale dì euro 158,40, ed intrapreso il procedimento di decurtazione di 6 punti dalla patente di guida del trasgressore con la seguente motivazione:

“(…) Il giorno 18.04.2009, a/le ore 15.56, ha violato l’art. 41 comma 11, in relazione all’art. 146 comma 3 del C.d.S. superando la linea dì arresto sulla direttrice semaforizzata, proseguendo la marcia nonostante la lanterna semaforica proiettasse luce rossa (…)”. Nel provvedimento si dava atto che l‘accertamento era stato effettuato mediante apparecchiatura di rilevazione automatica Photored - posizionata, nel territorio del comune di Valenzano all’intersezione via B. e via N. - regolarmente omologata, e che la funzionalità dello strumento era stata preventivamente verificata dagli agenti accertatori. Si dava inoltre atto che la contestazione era stata differita “ai sensi dell’art. 201, comma 1 - bis, lett. b) e comma I ter del C.d.S.”. Si costituiva il Comune di Valenzano, chiedendo il rigetto dell’opposizione.

All’udienza odierna, precisate le conclusioni, la causa è stata discussa,

MOTIVI DELLA DECISIONE:

L’opponente invoca, tra l’altro, l’inutilizzabilità dei dati personali dell’opponente

- in particolare del numero di targa dell’autoveicolo di sua proprietà

- in quanto trattati in violazione del d. lgs. n. 196/03. Denuncia, più precisamente, tra l’altro, che la polizia municipale del Comune di Valenzano non sia in possesso di un documento programmatico sulla sicurezza e di meccanismi di protezione da trattamenti illeciti degli strumenti elettronici e dei dati; che i propri dati siano stati trattati da soggetto la cui designazione non è stata effettuata per iscritto dal responsabile del trattamento dei dati.

Il motivo è fondato e, in quanto tale, assorbe e rende superfluo l’esame delle ulteriori censure.

 Il d. lgs. n. 196/03 impone a chiunque sia stabilito nel territorio dello Stato o comunque soggetto alla sovranità dello Stato e che effettui il trattamento di dati personali (art. 5) ivi compresi, quindi, gli enti pubblici, il rispetto di una serie di regole, volte a tutelare la privacy dei soggetti i cui dati vengono trattati, regole che vanno dalla tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza, al possesso di strumenti idonei a proteggere i dati da ingerenze esterne e, in generale, dal trattamento illecito degli stessi; dall’individuazione di un responsabile del trattamento, alla prescrizione di un’esplicita delega scritta da parte di quest’ultimo a chi poi tratti effettivamente i dati.

L’art. 11, comma 2 del cit. decreto legislativo prevede poi espressamente l’inutilizzabilità dei dati trattati “in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali”. Ebbene, nonostante l’esplicita contestazione sul punto da parte dell’opponente, il Comune di Valenzano non ha in alcun modo provato il rispetto delle regole basilari, qui testé richiamate, in materia di trattamento di dati sensibili.

Ne deriva che illegittimamente - facendo uso di dati; che erano in realtà inutilizzabili - la Polizia Municipale del Comune di Valenzano ha individuato la proprietaria del veicolo con cui venne commessa l’infrazione per cui causa.

Il provvedimento impugnato va quindi annullato, e le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Defìnitivamente pronunciando sulla domanda presentata da D. V, con ricorso depositato in data 23.07.2009, cosi decide:

1) accoglie l’opposizione, ed annulla l’impugnato verbale;

2) condanna il Comune di Valenzano alla rifusione, in favore di D. V, delle spese e competenze di causa, che liquida complessivamente in euro 180,00, di cui euro 120,00 per diritti, ed euro 60,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.

Bari, 10.02.2010”