Presentato alla Camera dalla Lega la proposta di legge di riforma della giustizia tributaria       Dopo un’ampia discussione parlamentare in materia di “riforma fiscale”, che ha deflazionato il c...

Presentato alla Camera dalla Lega la proposta di legge di riforma della giustizia tributaria

Italia postato da dagata || 5 anni fa

 

Presentato alla Camera dalla Lega la proposta di legge di riforma della giustizia tributaria

 

 

 

Dopo un’ampia discussione parlamentare in materia di “riforma fiscale”, che ha deflazionato il contenzioso tributario, si sono poste ottime basi per portare avanti la tanto auspicata riforma della giustizia tributaria, chiesta a gran voce dal mondo professionale, sentendosi ancor più l’esigenza di porre al centro del processo tributario il binomio contribuente-cittadino.

 

Per tale motivo, il 23 Gennaio alle ore 11.30, presso la sala conferenza della Camera dei Deputati, è stata presentata una proposta di legge-primi firmatari Giulio Centemero e Alberto Gusmeroli- che riprende in gran parte la riforma legislativa dell’Avv. Maurizio Villani e che si pone l’obiettivo di garantire al contribuente un’efficace difesa davanti a un giudice tributario veramente terzo e imparziale, nel pieno rispetto dei dettami dell’art. 111, secondo comma della Costituzione, come è stato più volte rilevato dalla stessa Consulta e dalla Suprema Corte.

 

La novità di rilievo  della proposta di legge di riforma della giustizia tributaria è  che, per rendere effettiva l’indipendenza dei giudici tributari, ai sensi dell’art.111 comma 2 Cost, ha sottratto al Ministero dell’Economia e delle Finanze la loro gestione e organizzazione , in quanto esso stesso parte interessata nel contenzioso, per affidare tale organizzazione e gestione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, organismo terzo per eccellenza, affinchè la giustizia tributaria sia nella sostanza, ma anche nell’apparenza, indipendente e autonoma.

 

Giova mettere in evidenza, altresì, che la presente proposta di legge prevede un numero massimo nazionale di giudici tributari, fissato in 800 unità, al fine di realizzare in maniera efficiente e concreta, tenendo presente le risorse economiche dello Stato, la riforma della giustizia tributaria.

 

Secondo la proposta di legge de qua , la giurisdizione tributaria  deve essere esercitata dal giudice onorario tributario, dai Tribunali Tributari, dalle Corti d’Appello tributarie, con le relative sedi distaccate, e dalla sezione distaccata, e dalla sezione tributaria della Corte di Cassazione, secondo criteri di efficienza e di professionalità.

 

Ancora, il progetto di riforma, prevede il permanere della figura del giudice onorario tributario per le controversie per cause pendenti di minore rilevanza economica, precisamente, per quelle di cui all’art. 2 del Dlgs n.546/1992, il cui valore ai sensi dell’art. 12 comma 2 del citato D.lgs, non superi tremila euro; l’ufficio di tale giudice può essere articolato in sezioni e ha sede presso ogni tribunale tributario.

 

La proposta di legge in oggetto dispone che la selezione dei giudici dei tribunali tributari e delle Corti di appello, deve avvenire mediante concorso pubblico, a base regionale, per titoli ed esami orali, ex art. 97 ultimo comma della Costituzione; le prove orali avranno ad oggetto il diritto tributario e il diritto processuale civile.

 

Per quanto riguarda i requisiti per la partecipazione al concorso per giudici dei Tribunali Tributari è previsto che i candidati devono essere in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia e commercio; invece, per i giudici della Corte d’Appello occorre il possesso della laurea magistrale in giurisprudenza o in economia e commercio, conseguita da almeno dieci anni.

 

La proposta prevede anche che per quanto riguarda le specifiche modalità di svolgimento del concorso a base regionale, dovrà essere emanato un successivo regolamento attuativo.

 

L’incarico per i giudici dei Tribunali Tributari e per le Corti d’Appello ha durata quinquennale e non è rinnovabile.

 

 La Commissione giudicatrice per il concorso di giudici dei Tribunali Tributari  e delle Corti d’Appello è formata da :

 

-           un magistrato, consigliere della Cassazione, che la presiede;

 

-           un professore ordinario di diritto tributario;

 

-           un avvocato tributarista , in base alla legge n. 247 del 31 dicembre 2012 e decreto del Ministero della Giustizia n. 144 del 12 agosto 2015, iscritto all’albo dei cassazionisti da almeno vent’anni;

 

-           un dottore commercialista iscritto all’albo da almeno vent’anni.

 

Nasce, poi, nel progetto di riforma, la figura del giudice monocratico nelle seguenti controversie:

 

-           di valore non superiore a  30.000 euro,secondo le disposizioni di cui all’art. 12 , comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n.546 del 31 dicembre 1992 e successive modificazioni e integrazioni

 

-           relative alle questioni catastali di cui all’art. 2 comma 2, D.lgs n.546/1992 e successive modifiche e integrazioni;

 

-           giudizi di ottemperanza senza alcun limite d’importo;

 

-           per le quali la legge prevede il previo esperimento del reclamo-mediazione.

 

-           negli altri casi tassativamente previsti dalla legge.

 

In riferimento alla difesa tecnica innanzi al giudice collegiale e monocratico, sono abilitati tutti i professionisti che attualmente difendono dinanzi alle Commissioni Tributarie, ex art. 12 D.lgs. n.546/1992.

 

I giudici tributari, invece, secondo la presente proposta di legge dovranno cancellarsi dai rispettivi albi professionali; così facendo potrà essere garantita la loro imparzialità.

 

La proposta di legge istituisce, altresì, una sezione ad hoc presso la Corte di Cassazione, in ragione della materia (imposta sui redditi, imposta sul valore aggiunto, altri tributi, riscossione, rimborsi), che giudica le impugnazioni delle sentenze delle Corti d’Appello Tributarie:

 

 Inoltre, secondo tale proposta,  il Presidente della sezione tributaria è anche presidente della prima sottosezione e altre sottosezioni sono presiedute da uno dei loro componenti; i collegi sono composti da un numero fisso di tre membri.

 

Si è giudici fino al compimento del settantesimo anno di età.

 

I giudici tributari  sono gestiti dall’organo di autogoverno della giustizia tributaria, il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, che esercita la vigilanza su tutti gli uffici e su tutti i magistrati e ha autonoma sede in Roma.

 

Inoltre, i componenti del Consiglio della giustizia tributaria sono:

 

a)         il Presidente della sezione tributaria della Corte di Cassazione, componente di diritto ratione officii ;

 

b)         quattro magistrati delle Corti di Appello Tributarie, componenti eletti;

 

c)         nove magistrati dei tribunali tributari, componenti eletti;

 

d)        quattro esperti eletti dal Parlamento; due dalla Camera dei Deputati e due dal Senato della Repubblica, con votazione distinta per ciascuno esperto, a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna camera nelle prime tre votazioni e,quindi, con ballottaggio tra i due candidati più votati nella terza votazione.

 

Precisamente, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ogni Camera elegge un esperto tra i professori di università in materia tributaria e un altro tra i soggetti abilitati alla difesa dinanzi ai Tribunali Tributari e alle Corti d’Appello Tributarie, che risultano iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno dieci anni.

 

La proposta di legge prevede, inoltre, la durata di cinque anni per il Consiglio di Presidenza e che le sue elezioni hanno luogo entro i tre mesi anteriori alla scadenza del precedente Consiglio e sono indette con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima della data stabilita.

 

In conclusione, il suddetto disegno di legge si pone l’obiettivo ambizioso e lungimirante di riformare la giustizia tributaria, prima ancora che nella struttura territoriale, nei principi ispiratori, proponendo un sistema tributario autonomo e indipendente, caratterizzato da forte professionalità e tecnicismo, nel pieno rispetto del giusto processo ex art. 111 Cost.