La nuova riforma delle leggi di condominio

Nuove leggi di condominio: il conto corrente condominiale è obbligatorio

Utilità postato da misspritz || 11 anni fa

L’art.9 del nuovo disegno di legge, che va a modificare il precedente comma 7 art.1129 codice civile, impone poi all’amministratore l’apertura di un CONTO CORRENTE condominiale apposito in cui far transitare somme erogate dal condominio (o da quest’ultimo ricevute) a causa di qualsiasi SPESA, introito o operazione finanziaria che abbia come protagonista l’insieme dei condomini. Tale conto corrente dovrà essere intestato, come risulta ovvio, al condominio, e potrà essere postale o bancario, lasciando la nuova normativa libertà in tal senso all’iniziativa della singola assemblea. In materia di parti comuni, la delibera perché queste possano essere divise e quindi sottratte all’uso comune dovrà essere per forza di cose unanime, non bastando la semplice maggioranza relativa o assoluta dei condomini. L’articolo 13 della riforma è importante per un duplice motivo: pur modificando l’art.1134 codice civile lo conferma nella sostanza, prevedendo quindi la totale esclusione del diritto al rimborso per quel condomino che, privo della relativa autorizzazione, abbia assunto l’autonoma gestione delle cose comuni; ma la vera innovazione sta nella modifica dell’art.1135. Tale novità prevede l’istituzione di un fondo speciale in caso di delibera assembleare riguardante opere di manutenzione straordinaria o di qualsiasi tipo di innovazione (tale fondo dovrà essere pari al definitivo ammontare dei lavori in corso). Scopo della modifica è, appunto, poter disporre di una specifica somma di denaro da destinare esclusivamente a un determinato tipo di opere precedentemente concordate in assemblea condominiale, al fine di evitare eventuali ammanchi e discussioni nel merito.