Il registro carico scarico rifiuti è una pratica obbligatoria che serve a registrare accuratamente le operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti dalla zona di carico a quella di scarico. Sul...

Normativa sui registri di carico e scarico rifiuti

Attualità postato da ela2015 || 7 anni fa

Il registro carico scarico rifiuti è una pratica obbligatoria che serve a registrare accuratamente le operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti dalla zona di carico a quella di scarico. Sul registro si annotano anche la qualità e la quantità degli scarti e serve per compilare una volta l’anno il modulo da inoltrare alla camera di commercio di competenza territoriale. L’obbligo di annotazione sul registro si adempie entro una settimana per le attività di carico (produzione dei rifiuti) e scarico (conferimento dei rifiuti ai soggetti autorizzati al recupero e smaltimento). Mentre per le attività di recupero o smaltimento, il registro deve essere aggiornato entro le 24 ore.

Qual è la normativa vigente sulla tenuta del registro di carico e scarico

La Legge 125/2013 che converte il D.L. 101/2013 completa il quadro normativo relativamente lo smaltimento dei rifiuti anche speciali, pericolosi e non pericolosi, in particolare definendo i soggetti interessati alla tenuta del registro di carico e scarico, istituendo il SISTRI, il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

L’obbligo di tenuta del registro è sancito dall’ art. 190 comma 1. I soggetti che devono tenere i registri sono:

  • enti ed imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;

  • enti ed imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi che svolgono attività artigianali ed industriali;

  • enti ed imprese che producono rifiuti speciali non pericolosi derivati da potabilizzazione e altri trattamenti di depurazione delle acque;

  • enti ed imprese che raccolgono e trasportano rifiuti;

  • enti ed imprese che effettuano la preparazione per il riutilizzo, trattamento, recupero e smaltimento;

  • chiunque svolge attività di preparazione al riutilizzo, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti e dalla cui attività derivano altri rifiuti, diversamente classificati (definiti per legge “nuovi produttori”);

  • i soggetti ai quali si affidano i rifiuti speciali in attesa della presa in carico da parte dell’impresa navale o ferroviaria nei casi di trasporto intermodale.

  • Intermediari e commercianti dei rifiuti speciali e urbani, pericolosi e non.

I soggetti esclusi dall’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico sono elencati sempre nell’art. 190 comma 1-bis:

  • enti ed imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al  SISTRI a partire dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema;

  • enti ed imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti speciali non pericolosi.

  • I professionisti non inquadrati come ente e impresa che adempiono alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, conservando in ordine cronologico le copie delle Schede SISTRI e del FIR (Formulario di Identificazione Rifiuto).

Il comma 1-ter riguarda gli imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi e che adempiono alla tenuta del registro di carico e scarico in una delle seguenti due modalità alternative:

a)      Conservazione per tre anni del Formulario di Identificazione Rifiuto (FIR) o scheda SISTRI che attesta il ritiro da parte di un soggetto autorizzato;

b)      Conservazione per tre anni del FIR o scheda SISTRI rilasciato dal Consorzio che rientra nel “circuito organizzato di raccolta” di cui alle organizzazioni settoriali o facenti parte di associazioni imprenditoriali che hanno stipulato accordi con le pubbliche amministrazioni.