L’articolo 660 del codice penale recita cosi`:“Molestia o disturbo alle persone. Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevo...

Tecnologia postato da chiccheinformatiche || 11 anni fa

L’articolo 660 del codice penale recita cosi`:“Molestia o disturbo alle persone. Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo e` punito con l’arresto fino...

Fonte: http://www.chiccheinformatiche.com/le-molestie-non-sono-perseguibili-se-fatte-tramite-la-messaggistica-istantanea/