Dopo brevi cenni sulla natura e funzionamento dei Co.re.com., l'articolo descrive il la procedura di conciliazione propedeutica all'avvio dell'azione in sede di giustizia ordinaria.

Attualità postato da MicheleVarra || 6 anni fa

Hai una lite con il tuo operatore telefonico che fa orecchio da mercante ad ogni tuo reclamo? Non sempre è necessario ricorrere al giudice.
I Comitati regionali per le comunicazioni sono organi decentrati che operano in regime di delega governativa a garanzia delle comunicazioni, dipendono dalle regioni e svolgono prevalentemente funzioni di vigilanza e di consulenza. In particolare, monitorano le trasmissioni al fine di vigilare sull’esercizio delle attività che si riferiscono ad emittenti radio e televisive locali; curano le iscrizioni nel registro degli operatori della comunicazione e sono competenti a dirimere le controversie sorte, in materia di telecomunicazioni, tra consumatori e operatori o gestori telefonici. Quest’ultima funzione, da non trascurarsi, è propedeutica al giudizio vero e proprio.
Il #tentativo di conciliazione, infatti, rappresenta tecnicamente la condizione di procedibilità per ricorrere al giudice ordinario. La conciliazione, quindi, è una procedura di risoluzione extragiudiziale, obbligatoria per legge, durante la quale le parti interessate, aiutate da un professionista (il conciliatore), provano a raggiungere una soluzione bonaria che ponga fine alla loro questione. Ad onor del vero, gli utenti meno convinti da questo strumento, decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della domanda possono ricorrere alla sede giurisdizionale senza attendere l’esito della procedura.

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http://it.blastingnews.com/opinioni/2017/08/il-tentativo-di-conciliazione-davanti-al-corecom-001915941.html

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