La quarta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 39139 pubblicata lo scorso 29 agosto, si è occupata della questione relativa alla sicurezza delle piscine che purtroppo questa estate, sono...

Italia postato da gelsominacimino || 5 anni fa

IL GESTORE DI UNA PISCINA PUBBLICA E' SEMPRE IL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA 

La quarta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 39139 pubblicata lo scorso 29 agosto, si è occupata della questione relativa alla sicurezza delle piscine che purtroppo questa estate, sono state teatro di numerosi incidenti mortali.

 

All’attenzione della Corte è stato portato l’incidente occorso ad una bambina, già capace di nuotare che è rimasta immersa in una piscina alta 1.60 metri, probabilmente a causa di una congestione, per un lasso temporale compreso tra 3 e 10 minuti, causandole indebolimento permanente dell’organo della deambulazione e la menomazione delle facoltà cognitivo-mnesiche e comportamentali.

 

Già il Tribunale, chiamato a pronunciarsi sull’appello proposto averso la sentenza del Giudice di pace che aveva condannato il gestore della piscina alla pena di euro 900,00 di multa oltre al risarcimento dei danni morali e materiali da liquidarsi in separata sede, pur con una provvisionale di 100.000,00 euro, aveva confermato la sentenza di primo grado, sottolineando la negligenza, l’imperizia e l’imprudenza dell’imputato, consistite nell’aver adibito una sola persona all’assistenza dei bagnanti, peraltro senza adeguata divisa che la rendesse facilmente riconoscibile e senza consentirgli di dedicarsi solo ai compiti di assistenza e salvataggio, essendo anche addetta alla fornitura di ombrellone e lettino.

 

Fra i motivi di ricorso, l’imputato assumeva l’idoneità della condotta tenuta dalla vittima ad interrompere il nesso di causalità, laddove, incurante della circostanza per cui avesse appena finito di pranzare, si era immersa nella piscina, avendone in tal modo una congestione che le provocava il malessere che le ha poi impedito di risalire dall’acqua.

 

La Corte, pur avendo compiutamente esaminato tutti i motivi di doglianza, ha dichiarato l’impugnazione inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 2.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

 

In particolare, i Giudici di legittimità, hanno sottolineato come il gestore delle piscine deve essere ritenuto quale garante della sicurezza degli utilizzatori e, pertanto, egli ha l’obbligo di impedire gli eventi lesivi (art. 40 cod. penale), andando incontro, diversamente, al risarcimento dei danni causati dalla cosa in custodia (art. 2051 Cod. Civile).

 

Pertanto, secondo la Corte e in applicazione della normativa vigente, gli addetti al salvataggio, oltre a dover indossare una divisa che li renda immediatamente riconoscibili, non devono essere adibiti ad altre attività se non a quelle di continuo e costante e monitoraggio dei bagnanti e devono assicurare l’assistenza durante tutto l’orario di funzionamento della piscina, prevedendo, se del caso, delle turnazioni fra più addetti che devono comunque essere previsti in numero proporzionale al numero di persone che frequentano la piscina.

 

Nel caso di minori di età, ci si potrebbe chiedere dove cessa l’obbligo di vigilanza dei genitori e dove comincia l’obbligo del gestore della piscina: fermo il primo che non conosce limitazioni, certo è che un genitore che accompagna il figlio in una piscina aperta al pubblico, non è tenuto a sapere se e quanti bocchettoni dell’aria siano presenti o se sul fondo vi sia una griglia mal posta o di qualsiasi altro pericolo, anche solo eventuale ma non immediatamente riconoscibile.

 

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Fonte: http://studiolegalecimino.eu/piscine-pubbliche-il-gestore-sempre-responsabile-della-sicurezza/http://