“I provvedimenti di fermo amministrativo e di revoca dello stesso sono notificati dal concessionario della riscossione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso il collegamento...

Economia postato da Risparmiainrete || 3 anni fa

“I provvedimenti di fermo amministrativo e di revoca dello stesso sono notificati dal concessionario della riscossione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso il collegamento telematico con il CED, che telematicamente li comunica al sistema informativo del PRA“.

Con l’entrata in vigore del sistema sopra descritto, che prevede un automatismo nelle comunicazioni tra Concessionario e PRA, il contribuente non presenta più la nota di richiesta al PRA per effettuare la sospensione del fermo e per questo non è più assoggettato all’obbligo del pagamento dell’imposta di bollo.L’Agenzia conferma che la mancata presentazione della nota di richiesta della formalità, sia essa presentata nella forma cartacea che in quella digitale, fa di fatto venire meno il presupposto impositivo dell’imposta di bollo.

Fonte: https://www.nomarcadabollo.it/nessuna-imposta-di-bollo-per-i-fermi-amministrativi/