Una disamina della disciplina fiscale inernete i ricavi generati dagli impianti fotovoltaici.  Con la circolare n. 46/E del 2007 intitolata “Disciplina fiscale degli incentivi per gli impianti Foto...

Economia postato da zerotasse || 11 anni fa

Una disamina della disciplina fiscale inernete i ricavi generati dagli impianti fotovoltaici. 

Con la circolare n. 46/E del 2007 intitolata “Disciplina fiscale degli incentivi per gli impianti Fotovoltaici” si chiariscono i dubbi interpretativi in merito al regime di tassazione dei ricavi generati da un impianto fotovoltaico.

 

Tariffa incentivante – I decreti in materia prevedono che ai proprietari di un impianto fotovoltaico venga corrisposto un incentivo, per un periodo di ventennale, in base all’energia fotovoltaica prodotta annualmente dall’impianto medesimo. E’ inoltre possibile fruire anche del cosiddetto servizio di “scambio sul posto” ( net metering) per il quale è possibile fruire ( in maniera gratuita) dell’energia prodotta. L’energia in eccesso può essere venduta, a prezzo di mercato, al gestore della rete elettrica.

Disciplina Iva della tariffa incentivante -  Nel caso in cui il percettore della tariffa sia un soggetto svolgente attività di impresa, arte o professione si ritiene che ai fini dell’imposta sul valore aggiunto la tariffa medesima sia in ogni caso esclusa dal campo di applicazione dell’imposta, ai sensi dell’articolo 2,

terzo comma, lettera a), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 ( la tariffa configura infatti un contributo a fondo perduto)

DISCIPLINA IVA DELL’ACQUISTO O REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO - L’acquisto o la realizzazione dell’impianto saranno soggetti  all’aliquota agevolata del 10 per cento, ai sensi del n. 127-quinquies) della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972. Inoltre sarà possibile detrarre l’iva, ai sensi dell’articolo 19 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, per l’acquisto o la costruzione dell’impianto.

 

APPLICAZIONE ALLA “TARIFFA INCENTIVANTE” DELLA RITENUTA DI CUI ALL’ARTICOLO 28, COMMA 2, DEL DPR 29 SETTEMBRE 1973, N. 600 – In tale ambito la risoluzione n. 193 del 2002 ha stabilito che sono assoggettati al prelievo della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto nella misura del quattro per cento, tutti i contributi corrisposti ad imprese, ad eccezione dei contributi per l’acquisto di beni strumentali. La tariffa incentivante, avendo natura di contributo in conto esercizio, è quindi assoggettata a tale tipo di contributo non ricadendo nell’ambito di esclusione. Il soggetto attuatore GSE-S.P.A. sarà tenuto quindi ad effettuare la ritenuta prescritta dall’articolo 28, secondo comma, del DPR n. 600 del 1973

Disciplina fiscale per il fotovoltaico

DISCIPLINA FISCALE  DELLA TARIFFA INCENTIVANTE E DEI RICAVI DA ENERGIA ELETTRICA – Distinguiamo i seguenti casi:

  • Persona fisica o ente non commerciale che, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, utilizza un impianto fotovoltaico a soli fini privati

In questo caso dal punto di vista fiscale la tariffa incentivante non assume alcuna rilevanza sia ai fini Iva sia ai fini delle imposte dirette. In particolare, la tariffa non è riconducibile neppure alla categoria dei redditi diversi, in quanto non rientra in alcuna delle ipotesi contemplate dall’articolo 67 del TUIR.

  • Persona fisica o ente non commerciale che, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, produce energia fotovoltaica in eccedenza rispetto ai consumi privati

Impianti sino a 20 Kw – In questo caso il soggetto avrà la possibilità di vendere tutta l’energia elettrica in esubero o fruire dello “scambio sul posto”.Nell’ipotesi di scambio sul posto non si ha una vendita, ma l’energia immessa in rete è una sorta di “credito” che potrà essere utilizzato successivamente, quando si avrà bisogno di energia. Anche qui si ha irrilevanza fiscale.

Nell’ipotesi di vendita di energia distingueremo:

Impianti posti al servizio dell’abitazione o della sede dell’ente non commerciale –In questo caso i proventi derivanti dalla vendita di energia elettrica, ai fini delle imposte dirette rilevano fiscalmente come redditi diversi, in particolare, come redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera i) del TUIR. Ai fini Iva i proventi non devono essere assoggettai ad Iva in quanto non si ha svolgimento in via abituale di attività commerciale.

Disciplina fiscale per il fotovoltaico

Impianti diversi – Qualora l’impianto non si asservito ad un abitazione o attività commerciale si avrà un diverso trattamento fiscale. Infatti l’energia cedua è considerata ceduta da una attività commerciale e sarà quindi rilevante sia ai fini iva che ai fini delle imposte dirette. In questo caso la tariffa incentivante, ai fini delle imposte dirette, sarà considerata rilevante e concorrerà  alla formazione del reddito ai sensi

dell’articolo 85 del TUIR nell’esercizio di competenza, ovvero nell’esercizio in cui sorge con certezza il diritto alla sua percezione. La tariffa incentivante rileverà anche ai fini Irap, in misura proporzionale alla quantità di energia ceduta.

Per quanto riguarda l’energia ceduta, ai fini delle imposte dirette, in considerazione del fatto che l’impianto è ammortizzabile (si applica il coefficiente del 9 % corrispondente al coefficiente applicabile alle

“Centrali termoelettriche”) i proventi concorreranno alla formazione del reddito. Per quanto riguarda l’Irap i ricavi derivanti dalla vendita di energia sono da assoggettare a tale imposta.

I proventi derivanti dalla vendita di energia elettrica sono inoltre da assoggettare all’Iva comportando l’adempimento di tutti gli obblighi connessi a tale tributo.

Impianti di potenza superiore a 20 kw – La peculiarità di tali impianti è quella che non possono optare per il regime di scambio sul posto. Pertanto si configurerà sempre un’attività commerciale ed il trattamento tributario sarà il seguente:

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