Solo di recente lo sport è stato preso in considerazione dall’ordinamento giuridico in Italia, perchè quest'ambito sta producendo diverse controversie dove per l’avvocato non è facile districarsi. Da...

Sport postato da Weesh_Growing_Ideas || 11 anni fa

Sia nel campo dei diritti del lavoro, sia del diritto al risarcimento del danno, che del diritto alla salute si necessita di un aggiornamento professionale continuo, utile che per l'avvocato che in questo modo può essere orientato verso una comprensione complessiva del fenomeno sportivo per meglio difendere gli interessi dei cittadini.

In tal senso può essere utile ricordare sempre la preminenza regolatrice della fonte primaria del diritto quale è la Costituzione italiana.

Lo sport, infatti, pur non essendo direttamente regolato dalla Carta del 1948 (alcuni studiosi giustificano ciò con la volontà dell’Assemblea Costituente di ripudiare la visione dello sport così come idealizzata dal fascismo come “strumento per una gioventù o addirittura per una razza migliore”), trova una ampia e diffusa tutela indiretta – ma per questo non meno efficace – con riferimento principale ai canoni di libertà e dignità dell’individuo (art. 2 cost.) nonché al tipo di organizzazione sportiva maggiormente idonea alla realizzazione della persona umana.

Oltre all'unico richiamo costituzionale previsto dall’art. 117 in materia di legislazione concorrente tra Stato e regioni per quanto attiene l’ordinamento sportivo, è necessario individuare – per un miglior orientamento dell’operatore difensivo – le norme della Costituzione che garantiscono alla base i diritti nascenti dalle dinamiche patologiche del fenomeno sport.

Ed allora l’art. 2 della cost. si pone come clausola aperta a tutte le istanze di libertà del singolo o delle formazioni sociali “ove si svolge la sua personalità”, determinando un diritto al soddisfacimento di bisogni culturali, ricreativi da realizzarsi negli ambiti più diversi (scuola, lavoro, famiglia) con la conseguenza che, ad esempio, si potrebbe ottenere un risarcimento qualora la scuola non effettuasse una “vera educazione sportiva per mancanza di locali idonei”; anche la connessione tra pratica sportiva e tutela della salute (art. 32 cost.) determina l’osservanza di rigide norme sanitarie (certificazioni mediche adeguate) o di sicurezza nello svolgimento dell’attività (agibilità degli impianti, pericoli occulti e imprevisti etc) il tutto conseguenza di una diffusione, spesso poco controllata, dei centri sportivi territoriali.

C'è da considerare poi il fenomeno del “doping”, molto diffuso ultimamente soprattutto tra i dilettanti che deve trovare nell’art. 32 cost. una norma di sbarramento programmatica assolutamente invalicabile; l’avvocato può e deve prestare la sua opera di professionista del diritto consigliando preventivamente ai suoi clienti (ma direi in ogni ambito sociale e in ogni momento della sua cittadinanza attiva) di prestare la massima attenzione verso quelle attitudini alimentari spesso suggerite dai “nuovi esperti” dell’alimentazione sportiva.

Lo stesso diritto dei tesserati delle federazioni sportive nazionali ad avere un “giusto processo (sportivo)” trova tutela costituzionale nella norma cardine quale è l’art. 25 cost. ed il suo rigoroso principio di legalità; sempre più spesso l’avvocato è chiamato a difendere un tesserato in processi sportivi (avviati anche in federazioni c.d. minori) senza il rispetto delle garanzie del contraddittorio e della difesa.

Insomma – fermandoci a questa analisi assolutamente non esaustiva del tema oggetto dell’articolo -  il richiamo alle garanzie costituzionali può essere la via per una migliore difesa dei diritti dei cittadini-sportivi (professionisti e non) che trovi nelle aule dei tribunali ordinari o sportivi la giusta attuazione, rendendo all’avvocato la sua funzione principale di tribuno costituzionale dei diritti, funzione che gli ultimi provvedimenti governativi (indipendentemente dal colore di questo o quel Governo) sta umiliando per gli interessi economici dei “poteri forti”.

Fonte: http://www.associazioneforenseemilioconte.it/