Ecco, nell’analisi di Facile.it, tutto ciò che cambia nella responsabilità professionale dei medici; dall’obbligo di conciliazione stragiudiziale al Fondo di Garanzia per l’indennizzo ai pazienti

Medicina postato da Andrea Polo || 7 anni fa

I medici hanno sempre più necessità di assicurarsi per i danni che potrebbero causare nell'esercizio della loro professione; i numeri di una recentissima indagine di Facile.it parlano chiaro; fra chi chiede un preventivo per la copertura RC professionale, quasi il 20% è un medico. Ora, però, qualcosa cambia e a fine febbraio dovrebbe diventare legge il DDL Gelli che modifica molti dei parametri legati a questo genere di copertura; Facile.it, portale specializzato anche nell'offerta delle assicurazioni professionali, ha creato un breve vademecum con i più importati; eccoli.

RC Professionale obbligatoria per medici e strutture del Servizio Sanitario Nazionale

In materia di assicurazioni, l’articolo 10 della nuova normativa ribadisce l’obbligatorietà di una copertura RC professionale per i medici, secondo quanto già avviato dalla riforma delle professioni che dal 2012 ha progressivamente esteso l’obbligo a tutti i liberi professionisti iscritti a un albo ad eccezione dei giornalisti. Nello stesso articolo viene inoltre sottolineato l’obbligo di assicurarsi per tutte le aziende legate al Servizio Sanitario Nazionale, incluse le strutture e gli enti privati che operano in regime autonomo o di accreditamento.

Ridimensionata la responsabilità del medico

Al fine dichiarato di limitare i casi di medicina difensiva, nell’interesse generale del medico e del paziente, il disegno di legge modifica in modo sostanziale il concetto di responsabilità civile del professionista. Resta infatti da una parte invariata la responsabilità civile della struttura sanitaria, chiamata a rispondere, anche tramite l’assicurazione obbligatoria, dei danni causati al paziente e a dimostrare che non si sia verificato un caso di malasanità, mentre la responsabilità del medico operante viene ridimensionata. L’articolo 7 specifica infatti che è la struttura sanitaria a rispondere delle condotte dolose o colpose del professionista che opera al suo interno, anche se non in qualità di dipendente, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile.

Altre novità

Il ddl Gelli alleggerisce inoltre la responsabilità penale del medico, che dovrà rispondere di omicidio colposo o lesioni personali colpose solo in caso di colpa grave, ossia in caso si dimostri abbia agito contro le linee guida stabilite dall’Istituto Superiore di Sanità e le buone pratiche clinico-assistenziali.

Per abbreviare i tempi di risoluzione delle controversie viene introdotto l’obbligo di provare una conciliazione stragiudiziale prima di proporre in tribunale un caso di responsabilità medica.

Chi ha subito un danno può procedere alla richiesta di indennizzo diretto sia presso l’ente ospedaliero che presso il medico o in ultimo direttamente presso la compagnia assicuratrice della struttura o del professionista. Il disegno di legge promuove l’introduzione di un Fondo di Garanzia che intervenga nel risarcimento dei pazienti in caso di massimali assicurativi inadatti al rimborso di quanto dovuto o in altri casi di insolvenza della 

Fonte: https://www.facile.it/assicurazioni/news/responsabilita-professionale-dei-medici-il-punto-sul-ddl-gelli.html/