Riguardo al tema relativo al conferimento di opere in un Trust, il dibattito tra le alte sfere che muovono le fila di questo complesso settore è stato a lungo acceso, interessando piuttosto da vici...

Conferimento di opere d’arte in un trust: un'opinione in merito

Economia postato da ddslab_s || 7 anni fa

Riguardo al tema relativo al conferimento di opere in un Trust, il dibattito tra le alte sfere che muovono le fila di questo complesso settore è stato a lungo acceso, interessando piuttosto da vicino anche la sempre più nutrita schiera di risparmiatori coinvolti da questa particolare e sempre più diffusa formula di investimento. 

Fulcro focale sul quale il dibattito ha fatto perno è stato il principio secondo il quale ogni genere di proprietà avente  un valore commerciale di qualsiasi tipo possa per sua stessa natura essere considerato parte di un trust: sulla base di questo principio, dunque, anche le opere d’arte, indipendentemente dal loro effettivo valore pecuniario, possono essere conferite all’interno di un Trust.

Gestire le fasi propedeutiche e successive alla vendita di un’arte impone in ogni caso di compiere una valutazione obiettiva della stessa e di sottostare ai dettami imposti dal Codice dei Beni Culturali, che devono essere riportati in calce nel contratto di compravendita della stessa. Beneficiare dei vantaggi offerti dal mondo del Trust, sfruttando appieno le possibilità offerte dalla valorizzazione di un’opera d’arte è una scelta oggi particolarmente utile a tutelare il valore dell’oggetto e ad ottimizzare, contemporaneamente, la propria fiscalità.

 

Conferimento di opere d’arte in un trust

Il conferimento di un’opera di valore artistico in un Trust, infatti, permette di concretizzare alcuni vantaggi che rendono particolarmente conveniente, anche a livello fiscale, questa formula di investimento: infatti, tutte le imposte dirette e tutte le plusvalenze generate dal Trust non impongono una tassazione specifica, essendo figlie di operazioni gestite da un ente riconosciuto come ‘’Non commerciale’’. Proprio grazie a questo aspetto,  dunque, la titolarità di un’opera d’arte non necessita di essere dichiarata al Fisco.

Anche nei casi in cui l’opera fosse, per qualsiasi ragione di carattere pratico, logistico o fiscale, conservata all’estero, questa non renderebbe comunque il suo titolare soggetto a compilazione del quadro RW.

 

Per quanto concerne la vendita di opere d’arte conferite all’interno di un Trust, occorre rimarcare che non sussiste la necessità di applicare al costo di quest’ultima il valore dell’Iva, seguendo pertanto la stessa traccia fiscale che regola la compravendita di oggetti aventi un valore storico e artistico tra privati.

Tutte le opere d’arte inserite in un Trust sono inoltre esenti da imposte di successione, anche nei casi nei quali il loro valore sia superiore a quello delle franchigie: nella fattispecie, dunque, l’unica imposta dovuta ammonta ai 168 Euro della quota fissa.

In tutte le altre circostanze, al Trust viene applicata una tassazione una tantum che sopraggiunge nel momento in cui ha luogo la sua costituzione e che viene commisurata al valore dell’opera d’arte: di conseguenza, il trasferimento di un Trust che coinvolge parenti in linea diretta del precedente titolare sono tassati per una percentuale pari al 4%, con una franchigia totale di 1,000.000 di Euro. A parità di franchigia, la percentuale sale al 6% per fratelli e sorelle. Sono soggetti ad una tassazione dell’8% i parenti meno prossimi e gli eredi estranei alla discendenza del titolare.

 

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www.marcozoppi.it