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Come calcolare la tassazione tfr

Economia postato da zerotasse || 11 anni fa

Guest post by www.zerotasse.it - Il trattamento di fine rapporto è la somma, accantonata dal datore di lavoro durante la vita lavorativa del contribuente, che viene corrisposta all’atto della cessazione del rapporto lavorativo. Il diritto alla percezione del TFR nasce il giorno successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro mentre l’obbligo per il datore di lavoro di effettuare la ritenuta d0acconto sorge al momento della corresponsione dell’indennità.

Come calcolare l’imposta sul TFR- L’art. 19 c. 1, 1 bis e 1 ter del DPR 917/86 stabilisce che la base imponibile differisce a seconda che le quote siano maturate prima o dopo il primo gennaio 2001. I soggetti che hanno iniziato il loro rapporto lavorativo prima del 2001 possono dividere le somme corrisposte in 2 quote, in base al periodo di maturazione, ed applicare la relativa aliquota. Occorre ricordare che le quote maturate sino al 31 dicembre 2000 sono definitivamente tassate dal datore di lavoro, mentre quelle maturate successivamente sono tassate provvisoriamente dal datore di lavoro ( l’imposta definitiva è infatti determinata dall’amministrazione finanziaria).

Determinazione dell’imponibile:

  • Se il TFR è maturato entro il 31.12.2000 – L’imponibile viene determinato sottraendo dal TFR maturato al 31 dicembre 2000 una detrazione di 309,87 euro per anno di anzianità effettiva. Non rilevano ai fini della riduzione i periodi di anzianità convenzionale;

  • Per il TFR maturato dopo il 2001 – La base imponibile è costituita dall’importo al netto di rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostituiva dell’11 %.

Calcolo dell’imposta – Per calcolare l’imposta da versare occorre determinare innanzitutto l’aliquota media applicabile. Prima di calcolare l’aliquota media occorre determinare il reddito di riferimento attraverso la seguente formula:

Reddito di riferimento = ( TFR (a) – [ TFR(b) – R] / n ) x 12

Dove TFR(a) e TFR(b) sono i TFR maturati al 31 dicembre 2000 e dal 1° gennaio 2001 alla data della cessazione del rapporto di lavoro;

R sono le rivalutazioni relative al TFR(b) assoggettate ad imposta sostitutiva

N è il numero di anni ( o frazione di anno) effettiva e convenzionale

 

L’aliquota media verrà calcolata attraverso la seguente formula:

Aliquota Media = ( IRR / RR ) x 100

IRR = imposta calcolata applicando al reddito di riferimento le aliquote irpef in vigore nell’anno in cui è maturato il diritto alla percezione del TFR

Applicando l’aliquota media ala somma delle basi imponibili , rispettivamente, al TFR maturato prima e dopo il 2001, si ottiene l’imposta dovuta. Le detrazioni previste sono le seguenti:

TFR con reddito inferiore a 20 aprile, il cui diritto alla percezione sorge dal 1° aprile 2008

Reddito

Importo detrazione

< € 7.500,00

70 €

7.500,00 < x < € 28.000,00

50 € + € [20 x (28.000,00 – redd. Riferimento)/20.500]

28.000,00 < x <€ 30.000,00

50 € x € ( 30.000 – redd. Rifer.)/2.000

 

TFR corrisposto a seguito di cessazione di rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a 2 anni

Detrazione di € 61,97 per ciascun anno ed entro il limite dell’imposta calcolata sul TFR maturato dal 1° gennaio 2001.

In base ai calcoli effettuati, e tenuto conto delle detrazioni previste, gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l’imposta in base alle aliquote medie di tassazione dei 5 anni precedenti a quello di cessazioni del rapporto. Se in base ai calcoli si hanno maggiori o minori imposte per un importo di 100 euro, l’amministrazione provvede a notificare la cartella di pagamento ( o a rimborsare il credito) con termine entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta.