Il fallimento è una situazione, dichiarata in un giudizio, in cui si viene a trovare un imprenditore insolvente, nonchè l'insieme delle procedure concorsuali previste dalla legge nei confronti dell...

Cenni sul fallimento

Utilità postato da egolemweb || 7 anni fa

Il fallimento è una situazione, dichiarata in un giudizio, in cui si viene a trovare un imprenditore insolvente, nonchè l'insieme delle procedure concorsuali previste dalla legge nei confronti dell'imprenditore insolvente.

Le condizioni fondamentali perchè si possa procedere alla dichiarazione di fallimento sono il riconoscimento al fallimento della qualità di imprenditore commerciale nonchè lo stato di insolvenza, ovvero la sua incapacità si soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Conseguentemente risultano esclusi dal fallimento i piccoli imprenditori, mentre un diverso grado dello stato di insolvenza permette il ricorso a procedure concorsuali diverse dal fallimento.

Il fallimento viene definito procedura concorsuale in quanto permette il realizzarsi di un eguale concorso da parte dei creditori del fallito nei confronti del ricavato ottenuto tramite la liquidazione dell'impresa stessa; ne deriva che dal giorno della dichiarazione di fallimento tutti gli atti di esecuzione individuali sono bloccati e l'imprenditore viene spossessato del patrimonio che sarà gestito dagli appositi organi fallimentari.

I principali organi che presiedono alla procedura fallimentare sono:

1) Il tribunale fallimentare è l'organo principale investito dell'intera procedura fallimentare. Nomina, revoca e sostituisce gli organi della procedura, quando non è prevista la competenza del Giudice Delegato. Il tribunale del luogo ove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa dichiara il fallimento ed è quindi competente a conoscere tutte le azioni che ne derivano. Tutti i suoi provvedimenti sono pronunciati per decreto. Se nell'anno precedente alla domanda di fallimento è avvenuto il trasferimento della sede dell'impresa, ciò non rileva ai fini della competenza. La Corte di Cassazione può decidere sulla eventuale incompetenza del tribunale e quindi disporre la trasmissione degli atti dal tribunale incompetente a quello dichiarato competente.

2) Il giudice delegato, organo direttivo e di controllo che dirige le operazioni del fallimento e vigila l'operato del curatore.

3) Il curatore fallimentare viene nominato dal tribunale nella sentenza di fallimento, o con decreto in caso di revoca o sostituzione dello stesso. Riveste la figura di pubblico ufficiale adempiendo ai suoi doveri con la diligenza data dalla natura dell'incarico.

4) Il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro 30 giorni dalla sentenza di fallimento, sulla base delle risultanze documentali, sentiti il curatore e i creditori stessi.

L’Avvocato Giuseppe Migliore è esperto in Diritto penale e criminale e si occupa esclusivamente dell’assistenza e della difesa di indagati ed imputati in procedimenti penali, suo ambito esclusivo di attività in qualità di avvocato penalista Roma. Partecipa a processi su tutto il territorio nazionale, pur essendo iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma.