nuova disciplina relativa alla cancellazione dei protesti cambiari.

Finanziamenti e Prestiti postato da Nessina || 13 anni fa

Le radici della norma di richiamo che argomentano i protesti di cambiali trovano la loro origine nella Legge 18/08/2000 n. 235, nella quale è possibile trovare la disciplina legislativa in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari, diramata sulla G.U. n. 200 del 28 agosto 2000 e vigente dal 26/12/2000.

Con l’incarico al presidente della Camera di Commercio della competenza ad occuparsi della definizione delle istanze di cancellazione dei protesti, i notai, nonché gli altri pubblici ufficiali autorevoli  alla levata del protesto non restano più obbligati all’invio dell'elenco dei protesti di assegni e cambiali al Presidente del Tribunale, come prevedeva l'art. 2 della L. 12 febbraio del 1955 n. 77, in quanto gli stessi verranno prodotti al Presidente della Camera di Commer­cio.

In questa maniera, ad esempio, avrà la potenzialità di fare appello all'applicazione della norma in trattazione nel momento in cui, ad esempio, emergi velocemente chiaro l’inesattezza sul nominativo di colui che è risultato protestato, cioè l’imprecisione per la quale si è resa artefice la banca (ad esempio il non aver adempiuto all’esecuzione di un ordine di addebito della cambiale dato ala banca anche avendo liquidità e disponibilità sul conto del soggetto protestato per errore.

Fonte: http://prestito-cambializzato.myblog.it/archive/2010/10/24/cancellazione-protesto-di-una-cambiale.html