Avvocato tutela minori e donne Roma – Studio associato Biagi: Quando una famiglia (legittima o naturale che sia) si disgrega, in presenza di minori emerge il...

Avvocato tutela minori e donne Roma – Studio associato Biagi

Attualità postato da Lambretta || 5 anni fa

Avvocato tutela minori e donne Roma – Studio associato Biagi:

Quando una famiglia (legittima o naturale che sia) si disgrega, in presenza di minori emerge il “problema” del loro affidamento, ovvero di definire le modalità di loro gestione e, de relato, del loro mantenimento.
Più riforme si sono susseguite negli anni, che hanno modificato l’originario schema disegnato dalla L. 19/05/1975, n. 151, e consentito all’ordinamento di adeguarsi ai cambiamenti sociali e di costume che nel tempo si sono verificati.
Avvocato tutela minori e donne Roma:

E’ stato ad esempio stabilito l’obbligo di sentire il minore nei procedimenti che lo riguardano, al fine di tutelarne il diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni. Si è altresì disposto che il “modello” a cui, salvo comprovate ragioni, il Giudice deve fare riferimento, sia quello dell’affidamento condiviso, che per la sua natura e le sue caratteristiche appare il più idoneo a consentire ai minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori ed i rispettivi ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale.
Avvocato tutela minori e donne Roma:

Non mancano tuttavia situazioni in cui l’affidamento condiviso non sia la soluzione migliore per limitare al massimo i danni che i figli possono subire a causa della disgregazione della famiglia, e che consigliano una soluzione alternativa, quale l’affidamento esclusivo ad uno soltanto dei genitori. Esamineremo di seguito i presupposti che legittimano l’affidamento esclusivo dei figli, ed i casi in cui – pur essendovi circostanze che potrebbero farlo ritenere consigliabile – tale scelta non sia stata ritenuta dalla giurisprudenza adeguata agli interessi dei minori.

L’interesse esclusivo dei minori quale criterio per definirne l’affidamento. E’ notorio che il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice per l’affidamento dei minori è costituito dall’esclusivo interesse morale a materiale della prole, che impone di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, indipendentemente dalla richiesta o dall’eventuale accordo tra i genitori.
Ciò richiede un giudizio prognostico sulla capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti ed attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, alla personalità del genitore, all’attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché alle sue consuetudini di vita ed all’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore. L’affidamento della prole ad uno dei due genitori non deve inoltre mai essere concepito come un diritto dell’uno o dell’altro, né come premio consolatorio (o punizione) in relazione alla responsabilità per il fallimento del loro rapporto affettivo.
L’affidamento esclusivo quale soluzione eccezionale. Avvocato tutela minori e donne Roma:
Abbiamo già evidenziato come l’affidamento condiviso, che presuppone la capacità per i genitori di instaurare un’ottimale e prolungata sintonia sulle scelte educative relative ai figli, costituisca il regime ordinario/prioritario di affidamento, alla luce del principio di bigenitorialità. L’affidamento esclusivo costituisce soluzione eccezionale, consentita esclusivamente ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere l’affidamento condiviso in concreto pregiudizievole e contrario all’interesse esclusivo del minore.
Avvocato tutela minori e donne Roma:
L’affidamento esclusivo deve essere inoltre particolarmente motivato, in ordine non soltanto al pregiudizio potenzialmente arrecato ai bambini da un affidamento condiviso, ma anche all’idoneità del genitore affidatario ed all’inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell’altro.
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