Vedersi notificare un atto di precetto è una esperienza assolutamente devastante. Ma ci sono diverse cose da poter fare, prima di tutto verificare se è possibile fare opposizione al precetto

Finanziamenti e Prestiti postato da sandropelliccia || 9 anni fa

L'atto di precetto costituisce, di fatto, l'atto prodromico all'esecuzione forzata e deve essere notificato in seguito o contestualmente al titolo esecutivo.

Nel caso in cui venga notificato insieme al titolo esecutivo, deve essere redatto di seguito al titolo esecutivo.

L'atto di precetto così come previsto e disciplinato dall'art. 480 del c.p.c. deve essere notificato con atto scritto.

Si tratta in effetti di una vera e propria intimazione di pagamento posta dal creditore che invita il debitore a saldare quanto dovuto entro un termine non inferiore ai dieci giorni.

Un atto di precetto deve essere redatto in maniera specifica e deve riportare diversi dati, pena la possibilità di fare opposizione al precetto e farlo decadere.

Nello specifico, un atto di precetto valido deve assolutamente riportare:

L'indicazione delle parti

La data di notificazione del titolo esecutivo (nel caso sia stato notificato prima della notifica dell'atto di precetto).

La trascrizione del titolo esecutivo (solo quando questa sia richiesta espressamente dalla legge, es. cambiali e assegni.)

La dichiarazione di residenza nel comune in cui si eseguirà l'esecuzione forzata (elemento non obbligatorio. Se tale informazioni non dovesse essere riportata, le eventuali opposizioni al precetto saranno notificate presso la cancelleria del giudice stesso).

La sottoscrizione della parte

Sebbene venga notificato da parte di ufficiali giudiziari del tribunale di competenza, l’atto di precetto viene solitamente redatto, in forma scritta, dall’avvocato del creditore. Non è escluso che sia il creditore stesso a redigere e a firmare l’atto di precetto.

Se il debitore non dovesse saldare il dovuto entro i termini stabiliti e non ci siano requisiti per fare opposizione, il creditore potrà chiedere l’inizio della fase esecutiva costituita dalla notifica dell’atto di pignoramento.

Il precetto ha una validità di 90 giorni entro i quali il creditore ha la facoltà di richiedere il pignoramento. Se il creditore non dovesse procedere entro i novanta giorni, il precetto decadrebbe e il creditore dovrebbe ripetere l’iter per ottenere un nuovo atto di precetto.

 

Come anticipato, se sussistono requisiti specifici, è possibile fare opposizione al precetto. In tal caso il termine dei 90 giorni viene sospeso e inizia a decorrere nuovamente, a norma dell'art. 627 c.p.c., dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, o dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetta l'opposizione.  

Fonte: http://cedebito.com/rate-del-mutuo/rate-del-mutuo-non-riesco-piu-pagarle/